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Delib. G.R. Lombardia 08/02/2017, n. X/6198

Nuove determinazioni in materia di promozione dell’agricoltura didattica ai sensi dell’art. 8 ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visti:

- l’art. 2135 del cc che definisce imprenditore agricolo «chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse» e attività connesse quelle «attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo….dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»;

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», che all’art. 8 ter (Promozione dell’agricoltura didattica) comma 1 promuove «le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola»;

- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della

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Allegato A - Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica ai sensi dell’articolo 8 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”

1.0 Finalità ed ambito di applicazione

Le Fattorie Didattiche della Lombardia costituiscono un circuito di elezione di imprese agricole che si impegnano, oltre che nell’attività produttiva agricola, anche nell’attività didattico-formativa e nell’accoglienza del pubblico in particolare nell’educazione di bambini, giovani e adulti.

A tal fine le Fattorie Didattiche offrono, tramite un progetto didattico, l’opportunità di conoscere l’attività agricola ed il ciclo degli alimenti, la vita animale e vegetale, i mestieri ed il ruolo sociale dell’impresa agricola, il paesaggio rurale per educare al consumo consapevole ed al rispetto dell’ambiente, oltre a temi attuali quali la biodiversità, la sostenibilità, la sovranità alimentare, l’innovazione e la cura del territorio.

L’adesione al circuito ha carattere volontario.

La Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 all’art. 8 ter (Promozione dell’agricoltura didattica) recita:

“1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.

2. Per la finalità di cui al comma 1è istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell’elenco, i requisiti necessari per l’iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.”

Le presenti linee guida si pongono come finalità quella di dare attuazione alla disposizione regionale sopra richiamata al fine di definire le procedure per l’accreditamento e gli obblighi a carico degli operatori didattici.


2.0 Definizione dei soggetti erogatori del servizio di Fattoria Didattica

La Fattoria Didattica ai sensi dell’art.8 ter della l.r.31/2008 è un’impresa che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di mansioni specifiche di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale come previsto dalla circolare 18 marzo 2008 N. 22/E dell’Agenzia delle Entrate. Le prestazioni educative e didattiche offerte dalla Fattoria Didattica beneficiano dell’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La fattoria didattica rappresenta una forma specializzata di multifunzionalità e rientra tra i servizi offerti dall’agriturismo, attività normata dal Titolo X della L.R. 31/2008 e dal Regolamento 4/2008. Tali mansioni e servizi sono connessi ex art. 2135 comma 3 all’attività agricola principale.

Oper

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Allegato B - Carta dei requisiti di qualità per le fattorie didattiche

La “Carta dei requisiti di qualità” rappresenta il documento regionale di indirizzo che definisce i requisiti per il riconoscimento delle Fattorie Didattiche operanti nel territorio lombardo e gli obblighi che gli imprenditori agricoli si impegnano a rispettare per il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco regionale.


REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO

Requisiti generali

- Essere un imprenditore agricolo, così come definito dall’art. 2135 del Codice Civile, ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

- Essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

- Essere in possesso della partita IVA agricola.

- Essere iscritti all’anagrafe regionale delle imprese ed avere il fascicolo aziendale aggiornato nel Sis.Co.

- Essere in possesso del certificato di connessione ed essere iscritti all’elenco degli operatori agrituristici.

- Avere la sede operativa nel territorio regionale.

- Stipulare entro la presentazione della SCIA un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, specifica per l’attività didattica, nei confronti dei visitatori.

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