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Ord. C. Giustizia UE 14/09/2016, n. C-534/15

3249141 3249141
Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2, lettera b) - Status di consumatore - Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito - Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice.

Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

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