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Sent. C. Giustizia UE 15/09/2016, n. C-28/15

3190517 3190517
Rinvio pregiudiziale - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articoli 4 e 19 - Autorità nazionale di regolamentazione - Misure di armonizzazione - Raccomandazione 2009/396/CE - Portata giuridica - Direttiva 2002/19/CE - Articoli 8 e 13 - Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato - Obblighi imposti da un’autorità nazionale di regolamentazione - Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi - Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili - Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione.

1) L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell’UE, in cui il modello di calcolo dei costi «Bulric puro» (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) è auspicato come misura adeguata di regolamentazione dei prezzi sul mercato di terminazione delle chiamate, solo qualora esso consideri che motivi collegati alle circostanze di specie, in particolare alle caratteristiche peculiari del mercato dello Stato membro di cui trattasi, lo impongono.
2) Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può valutare la proporzionalità di tale obbligo alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, e all’articolo 13 della direttiva 2002/19, come modificata dalla direttiva 2009/140, e tenere conto del fatto che detto obbligo intende promuovere gli interessi degli utenti finali in un mercato al dettaglio che non può essere regolamentato.
Quando esercita un controllo giurisdizionale di una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, un giudice nazionale non può richiedere che tale autorità dimostri che detto obbligo realizza effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140.
 

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