Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 17/12/2015, n. C-157/14
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Direttiva 2009/54/CE – Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela del consumatore – Indicazioni nutrizionali e sulla salute – Acque minerali naturali – Contenuto di sodio o di sale – Calcolo – Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio – Libertà di espressione e d’informazione – Libertà d’impresa.1) L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l’utilizzo dell’indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore. L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l’allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20. 2) Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l’allegato III a quest’ultima, nonché con l’allegato al regolamento n. 1924/2006. |
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
21/05/2024
- Titolari effettivi, zero accessi e stop dati al registro da Italia Oggi
- Decreto salva casa: fuori i lavori senza permesso, dentro le tende da esterno da Il Sole 24 Ore
- Milano: soluzione dopo l’inchiesta per abuso edilizio da Il Sole 24 Ore
- Professionisti: «Bene sanare piccoli abusi, no ai condoni» da Il Sole 24 Ore
- Comunità energetiche: l’Anci detta le linee guida ai Comuni da Il Sole 24 Ore
- Alt alle cessioni Detrazioni in dieci anni: la nuova stretta sui bonus casa da Il Sole 24 Ore