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Delib. G.R. Lombardia 29/04/2016, n. X/5104

Aggiornamento dei criteri e delle modalità per la determinazione e il reperimento dei dati statistici in materia di attività estrattive di cui all’art. 26 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava». P.R.S. TER.9.02.246.4.5.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visti:

- la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» e successive modificazioni;

- l’art. 26 della citata l.r. 14/98, che disciplina le comunicazioni periodiche obbligatorie in materia di attività estrattive di cave e torbiere, delegando alle Province le attività di raccolta dei dati statistici relativi ai mat

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Allegato 1 - Criteri e modalità per la raccolta dei dati statistici dei materiali estratti, di cui all’art. 26, commi 1 e 2, della l.r. 8 agosto 1998, n. 14

1. Premessa

La legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 - “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”, ha disciplinato, all’art. 26, le comunicazioni periodiche obbligatorie in materia di attività estrattive di cave e torbiere, confermando l’importanza del rilevamento dei dati statistici, già introdotto con l’art. 32 della l.r. 18/82, abrogata dalla stessa l.r. 14/98.

La normativa regionale delega alle Province, oltre alle funzioni di pianificazione e di gestione amministrativa delle attività estrattive, anche le attività di raccolta dei dati statistici relativi ai materiali estratti annualmente nel proprio territorio, impegnando tali Enti a trasmettere i dati, secondo prospetti definiti dall’ISTAT, unitamente a copia degli atti di accertamento di infrazioni e degli infortuni gravi o mortali, alla competente struttura della Giunta regionale.

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha avviato, dall’anno 2015, la rilevazione dei dati relativi alle pressioni antropiche e rischi naturali, con particolare riferimento all’attività estrattiva di minerali non energetici, come previsto dal Programma Statistico Nazionale 2014-2016 (PSN) – aggiornamento 2015-2016.

La rilevazione è condotta in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e sostituisce le attività annuali di raccolta dati fin qui realizzate. L’obiettivo di tale ricerca è quello di produrre un quadro conoscitivo quanto più possibile approfondito delle attività estrattive, finalizzato a un’analisi che riguardi aspetti ambientali, socio-economici, di gestione del territorio e delle risorse naturali.

Pertanto, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento che la l.r. 14/98, all’art. 3, comma 2, e all’art. 4, comma 4, demanda alla Giunta regionale, impegnandola a emanare anche criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni delegate, si ritiene opportuno procedere a una rielaborazione dei criteri di rilevamento dei dati statistici in argomento, emanati, con precedente d.g.r. 21 gennaio 2005 n. 20295, al fine di adeguarli ai contenuti individuati all’interno del PSN 2014-2016.

Il fondamento normativo statale, da cui trae origine l’esigenza della raccolta dei dati statistici da parte della Regione, risale principalmente a:

- r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di miniere e cave, in particolare all’art. 45, che estende anche alle cave le disposizioni del precedente art. 29, che obbliga “i concessionari di miniere a fornire all’amministrazione pubblica i dati statistici e ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto”;

- r.d. 18 dicembre 1927, n. 2717 “Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e delle cave”, che all’art. 1 dispone quanto segue: “Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell’economia nazionale (direzione generale dell’industria e delle miniere) e all’istituto centrale di statistica, la quantità di materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che ai detti uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti”;

- il d.p.r. n. 2 del 14 gennaio 1972, “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale”, con cui sono state trasferite alle Regioni, con l’art. 1, comma g), anche le funzioni amministrative relative alla raccolta dei dati statistici nella coltivazione delle cave e torbiere.

Tra le varie ulteriori disposizioni in materia si richiamano, di seguito, anche alcuni regolamenti comunitari in materia di raccolta di dati statistici, emanati al fine di rendere il più omogenee possibile le raccolte di dati dei Paesi membri:

- il Regolamento CEE n. 3924/91 del 19 dicembre 1991, che individua un elenco di attività e un elenco di prodotti, denominato “Prodcom”, per i quali gli Stati membri devono eseguire un’indagine statistica. L’indagine deve riferirsi alla produzione, sia in termini di quantità fisica, sia in termini di valore commerciale;

- il Regolamento CE n. 1165/98 del 19 maggio 1998 relativo alle statistiche congiunturali, che stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico;

- il Regolamento CE n. 210/2004 del 23 dicembre 2003, che stabilisce invece il nuovo elenco “Prodcom” dei prodotti industriali per il 2004.

Al fine di assicurare la necessaria omogeneità di rilevamento dei dati statistici relativi alle attività di cave e torbiere operanti sul territorio regionale e consentirne una più corretta e rapida elaborazione, secondo parametri che fissino, oltre ai tempi e alle modalità di rilevamento da parte delle Province, i tempi entro cui dovranno pervenire alla Giunta regionale, si stabiliscono e si riportano nel presente documento i criteri e le modalità per la rilevazione annuale dei dati statistici in argomento.

I modelli A/1 e A/2 allegati al presente provvedimento sono stati elaborati sulla base dei modelli ISTAT trasmessi alla Regione dall’Istituto Centrale di Statistica, con nota prot. reg. n. 848 dell’8 gennaio 2015, e di quanto emerso da un confronto tecnico appositamente avviato con i referenti delle Amministrazioni provinciali.


2. Soggetti del rilevamento statistico

Ai sensi dell’art. 26 della l.r. 14/98, i soggetti tenuti, a denunciare periodicamente i dati statistici relativi ai materiali estratti sono i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciate, ai sensi della l.r. 14/98, per l’esercizio delle attività estrattive di cava.

L’oggetto del rilevamento statistico è costituito dalle singole attività estrattive. Non sono accettabili, di conseguenza, dati statistici che aggreghino più attività estrattive.


3. Periodo del rilevamento

Il periodo soggetto del rilevamento statistico è l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.


4. Dati Statistici


4.1 Modello A/1 “Dati impresa”

I dati statistici che i soggetti individuati al punto 2 sono tenuti a denunciare sono quelli indicati nel modello A/1 “Dati impresa”, allegato al presente documento e suddiviso in 11 sezioni così denominate:

- sez. 1 - Provvedimento autorizzazione/concessione e anno di attività

- sez. 2 - Impresa

- sez. 3 - Sito estrattivo

- sez. 4 - Personale impiegato

- sez. 5 - Materiali impiegati e Mezzi produttivi

- sez. 6 - Attività di estrazione

- sez. 7 - Prima lavorazione

- sez. 8 - Altre lavorazioni

- sez. 9 - Commercializzazione

- sez. 10 - Destinazione del materiale

- sez. 11 - Materiali non commercializzati

Di seguito, per ciascuna sezione sono fornite informazioni di dettaglio utili alla compilazione, tratte dalla guida alla compilazione fornita dallo stesso Istituto di Statistica.

Nel caso in cui un’impresa sia in possesso di più autorizzazioni o concessioni, è necessario compilare più righe del foglio, una per ogni sito estrattivo in cui l’impresa opera.


4.1.1 Autorizzazione/concessione

La prima sezione consta di due campi, di seguito descritti.

Identificativo del provvedimento (campo alfanumerico)

Identificativo del provvedimento amministrativo rilasciato dall’Ente competente.

Data del provvedimento (campo data)

Data di rilascio del provvedimento di autorizzazione o concessione riportato nel campo precedente. Utilizzare il formato gg/mm/aaaa.

Anno attività (campo numerico 4 cifre)

L’anno di riferimento della rilevazione.


4.1.2 Impresa

La seconda sezione consta di dieci campi, di seguito descritti.

Codice fiscale (campo alfanumerico 16 caratteri)

Nel riportare il codice fiscale dell’impresa titolare all’esercizio dell’attività estrattiva, si richiede di inserire solo i numeri senza ulteriori dizioni come ad esempio “C.F.” o altro. Inserire anche gli eventuali zeri iniziali per il C.F. di persone giuridiche. Tale informazione rappresenta un dato di base della rilevazione e, pertanto, si chiede di riportarlo con la massima cura.

Partita I.V.A. (campo alfanumerico 11 caratteri)

Riportare solo i numeri senza ulteriori dizioni come ad esempio “P. IVA” o altri segni. Inserire anche gli eventuali zeri iniziali.

Denominazione (campo alfanumerico)

Inserire il nome completo dell&

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