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Circ.Dirig.R. Lombardia 05/06/1995, n. 38790

D.P.R. 08.08.94. Smaltimento di rifiuti costituiti da cemento-amianto.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Il D.P.R. 915/82 demanda alle regioni la competenza in merito all'autorizzazione all'installazione ed alla gestione delle discariche dei rifiuti speciali.

La regione Lombardia, con riferimento al disposto dell'art. 14 della L. 142/1990,con D.G.R. 59037 dell'8 novembre 1994 ha attribuito alle province le funzioni amministrative in materia di autorizzazione alla installazione ed alla gestione delle discariche dei rifiuti inerti.

Il D.P.R. 8 agosto 1994, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto», all'art. 6, 3° comma stabilisce tra l'altro che: «Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabile quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982, è consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria - tipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi».

Lo stesso 3° comma del citato art. 6 recita

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