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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Marche 26/04/1990, n. 33
L.R. Marche 26/04/1990, n. 33
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[Premessa] |
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Articolo 1 - Finalità1. La Regione concede contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzabili a fini agricoli. |
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Articolo 2 - Interventi di recupero1. Sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge gli interventi di recupero previsto dal comm |
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Articolo 3 - Utilizzazione degli edifici recuperati1. Gli edifici sottoposti ad interventi di recupero ai sensi della presente legge debbono essere dest |
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Articolo 4 - Contributi regionali1. Per gli interventi di recupero edilizio previsto dalla presente legge sono concessi contributi in |
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Articolo 5 - Beneficiari1. Possono ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti attuatori degli interventi di |
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Articolo 6 - Domanda di contributo1. La domanda di contributo è inviata al presidente dalla giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 marzo di ogni anno. 2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) attestazione comunale dell'inclusione dell'edificio rurale nell'elenco del comma |
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Articolo 7 - Concessione dei contributi1. La giunta regionale delibera in ordine alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge dando priorità agli interven |
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Articolo 8 - Erogazione dei contributi1. La giunta regionale eroga i contributi in conto capitale previsti dalla presente legge in unica so |
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Articolo 9 - Riduzione e revoca dei contributi1. Il contributo è ridotto quando di accerti, in sede di verifica delle spese sostenute, dopo |
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Articolo 10 - Disposizioni finanziarie1. Per la concessione dei contributi previsti all'articolo 5 è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 400 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 2. Alla copertura de |
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