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Sent. C. Cass. pen. 13/10/2009, n. 39959

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REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Condominio di edifici - Responsabilità di amministratore di condominio - Omissione di condotta dovuta - Responsabilità - Fattispecie.
La responsabilità penale dell'amministratore di condominio va ricondotta nell'ambito della disposizione (art. 40, comma secondo, cod. pen.) per la quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 449 c.p., secondo la seguente contestazione: perché quale amministratore del condominio sito in (OMISSIS) ai civici numeri (OMISSIS), concorreva, con R.I., Z.M. e V.A. - il R. quale legale rappresentante della pizzeria (OMISSIS), lo Z. quale incaricato dal R. del riposizionamento della canna fumaria della pizzeria, il V. quale tecnico incaricato, a dire del R., di verificare la corretta esecuzione del lavoro - a cagionare, per colpa, un vasto incendio, al tetto e sottotetto dello stabile del predetto condominio, che si propagava all'intero edificio; canna fumaria a proposito della quale, con relazione peritale a firma dell'ing. L. datata (OMISSIS) indirizzata al G., il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell'assemblea condominiale (in particolare, la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto, con conseguente possibilità di incendi); colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all'ufficio ricoperto: sia avendo omesso, a seguito della suddetta segnalazione, di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l'utilizzo di un tubo flessibile non coibentato, posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco, sia avendo omesso, per lungo tempo, di attivarsi per rimuovere la suddetta situazione di pericolo interessando le Autorità, gli organi competenti ed il gestore della pizzeria (OMISSIS).

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati, risultando sussistente la denunciata violazione dell'art. 40 c.p., sia pure sotto profili non direttamente evidenziati dal ricorrente, quale ha svolto considerazioni finalizzate prevalentemente a dimostrare l'asserita insussistenza di una posizione di garanzia per il G..

Certamente è condivisibile l'assunto dei giudici del merito secondo cui, in via di principio generale, l'amministratore di un condominio è titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione delle parti comuni dell'edificio condominiale: non può invero in altro modo interpretarsi il chiaro dettato dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4. D'altra parte in tal senso si è già espressa questa Corte, sia in sede penale che in sede civile, enunciando i seguenti principi: "La responsabilità penale dell'amministratore di condominio va considerata e risolta nell'ambito del capoverso dell'art. 40 c.p., che stabilisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessaria, in forza di tale norma, l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l'amministratore" (Terza Sezione Penale, n. 4676 del 14/03/1975 Ud. - dep. 14/04/1976 - Rv. 133249); "Sussiste la "legitimatio ad causam" e "ad processum" dell'amministratore del condominio, senza bisogno di alcuna autorizzazione, allorquando egli agisca a tutela di beni condominiali, giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e precisamente dall'art. 1130 c.c., n. 4, che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l'esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti nella specie l'amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell'edificio condominiale" (Seconda Sezione Civile, n. 6494 del 06/11/1986, Rv. 448662).

Il G. era dunque titolare dell'obbligo di garanzia, in relazione alla conservazione delle parti comuni (tetto e sottotetto) dello stabile di via (OMISSIS); né rileva, ovviamente, che, per quanto concerne il pericolo di incendio riconducibile al difetto di installazione della canna fumaria, questa non appartenesse al condominio, bensì a terzi: ed invero, l'obbligo di intervento da parte di un amministratore di un condominio, a tutela delle parti comuni

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P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di M

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