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Sent. C. Stato 07/05/2013, n. 2462

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Incompletezza della dichiarazione ex art. 38 Codice dei contratti.
La dichiarazione di cui all'art. 38 del D. Leg.vo n. 163 del 2006 assume fondamentale importanza per cui la sua incompletezza ovvero la sua integrale omissione costituisce una violazione sanzionabile con l'esclusione dalla competizione pubblica (C. Stato V, 8 novembre 2012, n. 5693). La mancata indicazione di condanne penali impedisce il necessario controllo da parte della stazione appaltante sulla rilevanza e sulla gravità del reato. Legittima l'esclusione dalla gara comminata dalla stazione appaltante al concorrente che abbia omesso di indicare le condanne penali precedentemente riportate (C. Stato V, 28 settembre 2011, n. 5406). La ditta ha l'obbligo di dichiarare tutte le condanne riportate, non potendo operare autonomamente una valutazione sulla loro attinenza alla procedura di gara. Spetta alla stazione appaltante (e non al concorrente) la valutazione sulla gravità e pertinenza di eventuali condanne penali riportate ai fini di valutare la loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente.

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