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24/01/2024

Impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico

Il TAR Salerno ha ribadito che l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Nel valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento, la Soprintendenza deve effettuare un rigoroso ed analitico bilanciamento degli interessi coinvolti.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava il rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica avente per oggetto l’installazione di otto pannelli fotovoltaici nell’ambito di un intervento CILA Superbonus sull’area pertinenziale di un immobile residenziale ricadente in zona assoggettata a vincolo paesaggistico. Il parere sfavorevole della Soprintendenza era essenzialmente incentrato sulla considerazione che la progettata installazione dei pannelli fotovoltaici, in quanto percepibile da diversi punti di vista, avrebbe compromesso i tratti caratteristici della località protetta.

VISIBILITÀ DEI PANNELLI - In proposito il TAR Campania Salerno 03/01/2024, n. 73 ha ribadito che in materia di fonti energetiche rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per l’allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti.
Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.
Ne deriva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici - pur innovando la tipologia e morfologia della copertura - non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata.

MOTIVAZIONE DEL DINIEGO - Ciò posto, le motivazioni dell'eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Poiché ogni nuova opera ha una qualche incidenza sul paesaggio, il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile (C. Stato 23/03/2016, n. 1201).
Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - che non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità dei suddetti interessi.
Su punto i giudici hanno spiegato che, in simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti - ancorché potenzialmente antagonistici - interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto.

CONCLUSIONI - Accogliendo il ricorso, il TAR ha ritenuto che la Soprintendenza non avesse fatto buon governo dei suddetti principi, essendosi limitata a inferire, in via automatica ed apodittica, dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di generica compromissione delle visuali panoramiche sugli elementi vegetazionali ed orografici caratterizzanti l’area tutelata, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

Dalla redazione