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12/12/2023

Barriere architettoniche, installazione di ascensore su beni culturali

Il Consiglio di Stato ha ribadito che, nonostante il progressivo ampliamento delle tutele riconosciute dall'ordinamento alle persone con disabilità, per l’installazione di un ascensore è (ancora) necessaria la delibera condominiale.

FATTISPECIE - La controversia, in sintesi, riguardava l’interesse di alcuni condomini, afflitti da patologie compromettenti la deambulazione, di realizzare, anche contro la volontà di altri condomini, un ascensore nel cortile interno di un immobile realizzato nel 1770 e soggetto a vincolo culturale.
In sostanza si trattava di stabilire se:
- detto ascensore possa essere realizzato su iniziativa del singolo condomino (come sostenevano gli appellanti) così che lo stesso sia in prima persona legittimato a rivolgersi alla Soprintendenza per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 21, D. Leg.vo 42/2004,
- ovvero se la realizzazione dell’ascensore deve essere decisa dall’assemblea condominiale (come statuito dal primo giudice).

INTERVENTI SU BENI CULTURALI - C. Stato 03/11/2023, n. 9503 ha in primo luogo chiarito che gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, dovendosi intendere come tali non solo quelle portatrici di disabilità, ma anche le persone che soffrono di disagi fisici e difficoltà motorie, possono essere effettuati anche su edifici sottoposti a vincolo come beni culturali.

BARRIERE ARCHITETTONICHE, DEFINIZIONE E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Ciò posto, i giudici hanno ricordato che la definizione di barriere architettoniche è contenuta nell’art. 2 del D.M. 14/06/1989, n. 236 (vedi anche art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996), secondo il quale per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La normativa specifica sull’eliminazione delle barriere architettoniche è contenuta principalmente nella L. 13/1989 (per le altre norme precedenti e successive si rinvia al testo della sentenza) e dal D.P.R. 380/2001 che, al Capo III, contiene le disposizioni volte a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (artt. 77-81, D.P.R. 380/2001), pubblici e privati aperti al pubblico (art. 82, D.P.R. 380/2001). Con queste ultime norme il legislatore ha riorganizzato la normativa preesistente, coordinandola all'interno del Testo Unico in materia edilizia.
Da ultimo, con espresso riguardo alle barriere architettoniche, il comma 3 dell'art. 10, D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) ha introdotto alcune disposizioni integrative all'art. 2, L. 13/1989.
In particolare tali norme oggi prevedono che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal comma 2 dell'art. 1120 c.c. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni, i soggetti interessati possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages (v. art. 2, L. 13/1989  e art. 78, D.P.R. 380/2001).

INSTALLAZIONE DI ASCENSORE, NECESSITÀ DELLA DELIBERA CONDOMINIALE - Pur riconoscendo che l’eliminazione delle barriere architettoniche è uno degli obiettivi che si propone la normativa emanata nel tempo in favore delle persone con disabilità e che vi sia stato sul piano sistematico un progressivo ampliamento delle tutele riconosciute, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sia possibile tuttavia, ignorare l’esistenza di nome (come quelle di cui sopra) di contenuto specifico che non riconoscono (o non riconoscono ancora) sic et simpliciter il diritto della persona con disabilità (o altri soggetti fragili) di installare, ancorché a proprie spese, un ascensore. Al momento, per una decisione di questo tipo, è ancora necessaria la delibera condominiale. Il singolo può installare su sua esclusiva iniziativa (ovvero senza passare dal condominio o, per meglio dire, dopo averne inutilmente sollecitato l’intervento) opere di minore impatto come un servoscale.
Pertanto, sulla base della normativa vigente, è necessario individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti (quelli domenicali, quelli sottesi alla tutela dei beni storici, quelli delle persone con disabilità), applicando i seguenti principi espressi dalla giurisprudenza:
- l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile condominiale è qualificabile in termini di “innovazione” (art. 1120 c.c.) in quanto, in violazione di quanto previsto dall’art. 1102 c.c., determina una modifica strutturale del cortile medesimo rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone nel contempo alterata la sua naturale funzione e destinazione comune, che è quella di dare luce ed aria alle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- la decisione di assoggettare il cortile condominiale a siffatta “innovazione” deve essere assunta, necessariamente, dal Condominio, sia pure con le maggioranze specifiche previste dalla legge;
- in assenza di siffatta delibera condominiale, i condomini interessati all’adozione di strumenti di superamento delle barriere architettoniche sono, dunque, legittimati esclusivamente ad “installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili” o “modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.
Sulla base di tali considerazioni, i giudici hanno quindi confermato la sentenza del TAR che aveva annullato i provvedimenti autorizzativi della Soprintendenza alla realizzazione dell'ascensore in quanto rilasciati in favore di soggetti non legittimati, dovendosi ritenere tale esclusivamente il Condominio.

Dalla redazione