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24/11/2023

Obbligo di verifica dei costi della manodopera anche senza anomalia dell’offerta

Secondo il TAR Campania, la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare la congruità del costo della manodopera a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta.

Il TAR Campania-Napoli 07/11/2023, n. 6128 si è pronunciato in merito ad una procedura indetta secondo le norme del nuovo Codice dei contratti pubblici. In particolare, si trattava di una procedura aperta, avente ad oggetto l’affidamento del servizio biennale di manutenzione di arredi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 108, D. Leg.vo 36/2023, comma 3, lett. a). Il ricorrente contestava l’aggiudicazione per il mancato rispetto dei minimi salariali fissati dal CCNL di riferimento.

In proposito il TAR, accogliendo il ricorso, ha confermato la violazione delle disposizioni del nuovo Codice (artt. 108 e 110, D. Leg.vo 36/2023 che ripropongono sostanzialmente quanto già previsto dagli artt. 95 e 97 del D. Leg.vo 50/2016) da parte della stazione appaltante, non avendo quest’ultima sottoposto l’offerta dell’aggiudicataria al necessario controllo finalizzato a verificare il rispetto dei minimi salariali dell’indicato costo della manodopera.
Secondo i giudici, dalle suddette norme discende che le stazioni appaltanti, prima dell'aggiudicazione devono sempre verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.
Tale accertamento non integra un sub-procedimento di verifica di anomalia dell'intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo.
Pertanto, è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale quello in esame, di gara al massimo ribasso. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall'art. 36 della Costituzione.
In altri termini, la stazione appaltante ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.
Si tratta, si legge nella sentenza, di “una autonoma condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione, come indefettibilmente condizionato all'esito positivo di tale attività di certazione”.

Il TAR ha inoltre spiegato che:
- l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta - e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante - si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa (c.d. costi diretti), in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero in modo trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto;
- il costo della manodopera deve essere rapportato al c.d. costo reale (o costo ore lavorate effettive) comprensivo dei costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio. La mancata considerazione del costo effettivo determina l'esposizione di un costo orario per ciascun profilo professionale da presumersi non congruo, perché computato sulla base di un divisore che non tiene conto delle fisiologiche assenze dal lavoro e dei costi aggiuntivi sopportati dal datore per sostituire il personale assente.

In conclusione, la mancata formalizzazione della verifica sul costo della manodopera, sebbene non sia di per sé solo elemento tale da inficiare irrimediabilmente il provvedimento di aggiudicazione, assume una simile portata invalidante dell’aggiudicazione, allorquando la corrispondente censura, sollevata da parte del ricorrente, sia supportata dal corrispondente rilievo sostanziale dell'effettiva insufficienza di tali costi, senza che l’amministrazione abbia offerta una valida dimostrazione della congruenza del costo dichiarato.

Dalla redazione