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20/11/2023

Sanzioni alternative alla demolizione: criteri di calcolo

Il TAR Sicilia spiega i criteri da utilizzare per calcolare l’ammontare della sanzione alternativa alla demolizione prevista dall’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie i ricorrenti contestavano l’importo della sanzione alternativa applicata dal Comune per interventi su un immobile realizzato con progetto approvato nel 1953. Oggetto della controversia riguardava non l’an della sanzione pecuniaria, ma il quantum della stessa ed in particolare l’applicazione dell’art. 22 della L. 392/1978 (Legge sull'equo canone).

TAR Sicilia-Catania sent. 17/10/2023, n. 3042 ha ricordato che, in caso di interventi in parziale difformità dal permesso di costruire, l'art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla L. 27/07/1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale (c.d. fiscalizzazione dell'abuso).
Secondo i giudici, dal dato testuale di tale disposizione normativa risulta evidente che il calcolo del costo di produzione dell'edificio avvenga soltanto in base alle disposizioni della L. 392/1978.
Si tratta infatti d'un rinvio in senso materiale a tale normativa, riferito ad una specifica metodologia di calcolo del costo di produzione degli immobili, al di là ed indipendentemente dall'attuale loro vigenza nella materia delle locazioni urbane. In proposito il TAR ha evidenziato che il D.P.R. 380/2001 è ben successivo alla riforma dell'equo canone, ma non ha inteso adeguarsi al nuovo regime dettato dalla L. 431/1998, nonostante tutte le novelle intervenute nella disciplina dell'edilizia.
Pertanto, le regole racchiuse nella L. 392/1978 costituiscono il punto di riferimento necessario per la determinazione della sanzione, secondo una precisa scelta legislativa che non può essere elusa con interpretazioni non aderenti a tale dato normativo di riferimento (v. C. Stato 23/09/2022, n. 8170).
Dunque, in tutti i casi in cui debba farsi applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/2001, la quantificazione è per legge affidata ai parametri di calcolo indicati dai citati artt. 14 e 22 della L. 392/1978 e non è nella libera disponibilità del Comune.

La legge n. 392/1978, tuttavia, contempla due distinti criteri di calcolo del costo di produzione a seconda della data di edificazione degli edifici:
- ai sensi dell'art. 14, L. 392/1978 per gli immobili la cui costruzione è stata ultimata entro il 31/12/1975, il costo base a metro quadrato è fissato direttamente dalla legge;
- ai sensi dell'art. 22, L. 392/1978 per gli edifici realizzati successivamente e con destinazione residenziale, il costo base di produzione a metro quadrato è invece determinato non in un ammontare fisso, ma annualmente.
Nella fattispecie, poiché non risultava provato che i lavori in difformità fossero stati completati prima del 1975, per la determinazione del costo base di produzione occorreva fare riferimento all'art. 22, L. 392/1978 secondo i sub criteri previsti direttamente dalla disposizione normativa in parola, con conseguente legittimità del provvedimento impugnato.

Infine, è stato precisato che il costo base va indicizzato (come avviene in materia di equo canone), sia perché altrimenti l’inflazione si concretizzerebbe in un vantaggio per l’autore dell’abuso o per chi ne beneficia, sia in quanto viene in rilievo un illecito permanente; quindi, non si pone alcun problema di retroattività della sanzione.

Dalla redazione