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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 07/09/2023, n. C-453/22
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Principio di neutralità dell’IVA - Principio di effettività - Aliquota IVA troppo elevata indicata su una fattura di acquisto - Rimborso dell’eccedenza - Azione diretta contro l’amministrazione - Impatto del rischio di un doppio rimborso della stessa IVA.La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi esigono che il beneficiario di cessioni di beni disponga direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria di un diritto al rimborso dell’IVA indebitamente fatturata che egli ha pagato ai suoi fornitori e che questi ultimi hanno versato all’erario, nonché dei relativi interessi, in circostanze in cui, da un lato, senza che possano essergli addebitati una frode, un abuso o una negligenza, egli non può più pretendere tale rimborso da detti fornitori a causa della prescrizione prevista dal diritto nazionale e in cui, dall’altro, vi è una possibilità formale che, successivamente, detti fornitori pretendano dall’amministrazione finanziaria il rimborso dell’eccedenza da essa riscossa, dopo aver rettificato le fatture inizialmente emesse al beneficiario di tali cessioni. In mancanza di rimborso, entro un termine ragionevole, dell’IVA indebitamente riscossa dall’amministrazione finanziaria, il danno subito a causa dell’indisponibilità dell’importo equivalente a tale IVA indebitamente riscossa deve essere compensato mediante il pagamento di interessi di mora. |
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