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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 25/09/2023, n. 1590

Aggiornamento dei massimali dei costi di gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 391/2002.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Richiamate:

- il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli da 59 a 64 che conferiscono alle Regioni tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute dallo Stato;

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” ed in particolare gli articoli da 67 a 69;

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” ed in particolare l’art. 4 “Funzioni della Regione”, l’art. 36 “Destinazione dei proventi dei canoni” e l’art. 41 “Attività delle ACER”, che disciplinano aspetti specifici in materia dei costi di gestione degli alloggi di ERP, dei relativi canoni e delle competenze di Regione Emilia-Romagna ed ACER;

Visti in particolare:

l’art. 4, comma 3 lett. c), della L.R. n. 24/2001 che ha demandato all’Assemblea legislativa il compito di “determinare i criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi di ERP e i massimali dei costi di gestione degli stessi, con riferimento ai capitolati prestazionali dei servizi forniti;”;

l’art. 36, comma 3, della L.R. n. 24/2001 che stabilisce che “ai proventi dei canoni non possono essere imputati costi di gestione superiori ai massimali definiti dalla Regione, nell'osservanza dell'atto di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4”;

l’art. 41 comma 1 lett. a) e d) della L.R. n. 24/2001 che individua tra i compiti fondamentali delle ACER i seguenti:

a) la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di ERP, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione;

Dato atto che in attuazione degli articoli sopracitati, della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., è stata emanata la delibera del Consiglio regionale n. 391 del 30 luglio 2002 “Determinazione di massimali dei costi di gestione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) ex art. 4, comma 3, lett. c) della L.R. 8 agosto 2001, n. 24. (Proposta della Giunta regionale in data 1° luglio 2002, n. 1137)”;

Vista altresì la Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 154 del 6 giugno 2018 “Atto unico sull’edilizia residenziale pubblica” che richiama espressamente la DCR 391/2002 ed in particolare i costi massimi mensili di gestione degli alloggi ERP, che risultano differenziati in relazione alla dimensione del patrimonio gestito;

Considerato che la delibera del Consiglio regionale n. 391/2002 stabilisce che i massimali dei costi di gestione siano oggetto di aggiornamento da parte della Giunta regionale con cadenza almeno triennale a far tempo dal 1° gennaio 2003;

Preso atto che i massimali come sopra individuati non sono stati ad oggi oggetto di precedenti aggiornamenti in quanto ritenuti ancora adeguati a remunerare i costi di gestione almeno fino al 2018, anno di adozione della deliberazione di Assemblea Legislativa n. 1

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