N1

Termine prorogato al 31.12.2004 dalla Delibera 29.9.2004, n. 28.

N2

Articolo abrogato dal DPR del 14/12/1999 n. 558.

N1

Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, reca: "Testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934).

N1

Il modello di dichiarazione allegato al presente decreto è stato sostituito dal modello e dalle istruzioni allegate al D.P.C.M. del 27/04/2010.

N4

La Delib.C.R. del 27/06/2006 n.108 ha stabilito di approvare l'aggiornamento degli elenchi delle zone classificate sismiche, nel senso di escludere il Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO dall'elenco dei Comuni sismici appartenenti alla zona 1 e di includerlo nell'elenco dei Comuni sismici appartenenti alla zona 2.

N3

Modifiche introdotte dalla L.R. del 18/10/2004 n.21

N2

Comma abrogato dalla L.R. del 23/06/2004 n. 17. Il comma 5 così recitava: "Per le opere e gli edifici di cui al precedente comma 4, già appaltate o in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il tecnico progettista dovrà dichiarare entro 30 giorni all'Ufficio Tecnico Regionale lo stato dei lavori. Nel caso in cui la struttura risulti già completamente realizzata, l'opera potrà essere ultimata senza adeguamento entro il termine di 18 mesi, salvo procedere a verifica entro i 5 anni previsti dal comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza per le opere strategiche.

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 23/06/2004 n.17

N2

In particolare i punti 5 e 6 prevedono che:

- i progetti delle nuove costruzioni private (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti) devono essere depositati ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, presso lo sportello unico dell’edilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni competenti per territorio;

N1

Art. 2 comma 2. “Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti. Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.