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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici, revisione dei prezzi tra rinnovo e proroga del contratto
La differenza tra rinnovo e proroga del contratto rileva ai fini dell’istituto della revisione dei prezzi. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 24/03/2022, n. 2157 nell’ambito di una fattispecie in cui una ASL aveva ridotto l'importo della revisione dei prezzi dell'appalto del servizio di sanificazione in conseguenza del fatto che, a suo avviso, il contratto avrebbe dovuto essere inquadrato come rinnovo e non invece come proroga del contratto originario.
Dagli atti invece risultava che le parti avevano concordato una mera proroga della durata negoziale per un ulteriore periodo di tempo, lascando immutati gli altri patti e le residue condizioni contrattuali.
Ai fini di tale distinzione, i giudici hanno spiegato che il dato dell’invarianza delle condizioni contrattuali è dirimente in quanto, come chiarito dalla costante giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, si verte:
- in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario; mentre
- ricorre l’ipotesi di rinnovo quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni.
Il rinnovo, dunque, a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dalle parti, si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
In assenza di tale negoziazione novativa, l’accordo è qualificabile come proroga. La circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto.
Ne consegue che l’istituto della revisione dei prezzi ha ragion d’essere solo nel caso di proroga e non in caso di rinnovo in cui la nuova negoziazione interessa tutti gli elementi del contratto.