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15/05/2020

Contratti pubblici: presupposti e limiti di ammissibilità della proroga tecnica

Il TAR Campania-Napoli fornisce interessanti chiarimenti in merito alla possibilità dell’Amministrazione di prorogare il contratto pubblico qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni allo scadere del termine contrattuale (c.d. proroga tecnica).

Nel caso sottoposto al TAR, il ricorrente impugnava la delibera che disponeva il quinto affidamento in proroga dei servizi psicosociali e di riabilitazione della ASL di Napoli, sostenendo l’insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l’ammissibilità della proroga e che pertanto si trattava in sostanza di un affidamento diretto, elusivo dell'obbligo di indizione della gara pubblica.

Nell’accogliere il ricorso il TAR Campania-Napoli 02/04/2020, n. 1312 ha fornito interessanti precisazioni sui presupposti e sui limiti di ammissibilità della c.d. proroga tecnica dei contratti pubblici riassumendo i principali orientamenti in materia.

RINNOVO, PROROGA CONTRATTUALE E PROROGA TECNICA
Differenza tra rinnovo e proroga del contratto

La differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.

Proroga contrattuale e proroga tecnica
La proroga del contratto pubblico può essere contrattuale oppure tecnica.
La proroga c.d. “contrattuale è così definita in quanto prevista nel bando di gara e nel contratto. A tutti i partecipanti alla gara è quindi noto che il contratto è esposto ad un prolungamento della sua durata e di tanto possono tenere conto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione dell’offerta. La clausola di proroga inserita nel contratto conferisce all’amministrazione il diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni e per i periodi indicati nel contratto.
Si ha, invece, proroga c.d. “tecnica quando il contratto viene prolungato per garantire la continuità della prestazione essenziale nelle more della conclusione delle procedure di scelta del contraente che, in ogni caso, devono essere bandite prima dell’originaria scadenza contrattuale.

CARATTERE DI TEMPORANEITÀ ED ECCEZIONALITÀ DELLA PROROGA TECNICA
Di regola, qualora l’amministrazione abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve tempestivamente bandire una nuova gara al fine di portarla a termine prima della naturale scadenza del precedente contratto.
Pertanto la c.d. “proroga tecnica”, come chiarito dall'ANAC e dalla consolidata giurisprudenza:
- è ammessa in via del tutto eccezionale solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali;
- ha carattere di temporaneità, costituendouno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

Condizioni di ammissibilità della proroga tecnica
In sostanza è possibile ricorrere alla proroga tecnica solo:
- per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice che non consentono la conclusione della gara in tempo utile (quali oggettivi ed insuperabili ritardi non imputabili alla stazione appaltante nella conclusione della nuova gara);
- se vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more della procedura per il reperimento di un nuovo contraente;
- per il periodo strettamente necessario per la scelta di un nuovo contraente.

Dalla redazione