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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 28/12/2021, n. 54
L. R. Toscana 28/12/2021, n. 54
L. R. Toscana 28/12/2021, n. 54
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 48
- L.R. 03/07/2023, n. 25
- L.R. 29/12/2022, n. 45
- L.R. 28/11/2022, n. 40
- L.R. 28/03/2022, n. 9
- Avviso di rettifica in B.U. 05/01/2022, n. 1
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008); Considerato quanto segue: 1. È opportuno anticipare ai comuni toscani la somma di 3 milioni di euro per la progettualità di opere pubbliche, somma che, tradotta in lavori, in virtù dell'effetto moltiplicatore, dovrebbe consentire il finanziamento sul territorio regionale di opere pubbliche per un ammontare di circa euro 30/33 milioni; |
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CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario |
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Art. 1 - Progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari in favore di comuni e consorzi di bonifica della Toscana, fino all'importo massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 400.000,00 per l'anno 2023, di cui il 30 per cento destinato ai consorzi di bonifica, per la progettazione di interventi finanziabili con fondi di coesione europei o nazionali, nonché le missioni e le componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da realizzarsi sul territorio toscano. N9 2. Per l'assegnazione delle risorse sono stabiliti i seguenti requisiti e criteri: a) tutti i progetti, per essere ammissibili al finanziamento, devono avere una progettazione di fattibilità tecnico economica e una stima dei costi di progettazione, effettuata mediante indagine di mercato o con quantificazione dei costi interni, in caso di progettazione, anche parziale, effettuata direttamente dall'ente; |
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Art. 2 - Contributi a fondo perduto per la sicurezza sui luoghi di lavoro1. Al fine di intervenire concretamente a sostegno delle imprese operanti nei comparti che registrano indici più significativi di incidenti sui luoghi di lavoro e di ridurre significativamente i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, per un importo massimo complessivo di 3.000.000,00 euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno di i |
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Art. 3 - Contributo straordinario per la riqualificazione, l'innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 3.000.000,00 nel biennio 2023 - 2024 a favore degli enti proprietari di impianti di risalita della montagna toscana, o di loro concessionari, allo scopo di sostenere l'esecuzione di opere pubbliche di riqualificazione, rinnovo e potenziamento degli impianti, e altresì di acquisire al patrimonio pubblico impianti di proprietà privata per le medesime finalità di riqualificazione e ammodernamento, anche ai fini di una fruizione turistica estesa alle diverse stagionalità dell'anno. Le opere |
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Art. 4 - Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica1. Al fine di sostenere gli enti locali che vogliono realizzare interventi di edilizia scolastica, è istituito un fondo di euro 3.000.000,00. N14 |
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Art. 18 - Art. 22 - Omissis
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CAPO II - Disposizioni finali |
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Art. 23 - Copertura finanziaria1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2022-2024, nel rispett |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
La present |
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