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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Trentino Alto Adige 15/12/2016, n. 16
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L. R. Trentino Alto Adige 15/12/2016, n. 16
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CAPO I - Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza |
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Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni1. Alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel titolo dopo le parole "Disposizioni in materia di" sono inserite le parole: "diritto di accesso civico,"; b) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1.1 nell'alinea le parole "In adeguamento agli obblighi di pubblicità" sono sostituite dalle parole: "In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità", le parole "della presente legge" sono sostituite dalle parole: "del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97", le parole "dell'articolo 24" sono sostituite dalle parole: "dell'articolo 15" e le parole "degli articoli da 34" sono sostituite dalle parole: "degli articoli da 35"; |
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Art. 2 - Norme transitorie1. Gli enti, le società e le aziende di cui all'articolo 1, comm |
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CAPO II - Omissis
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CAPO III - Disposizioni varie |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - Modifica alla legge regionale 28 settembre 2016, n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali" |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione1. Alle finalità di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si provvede secondo quanto previsto dal seguente comma: a) sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale l'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione è costituito da un amministratore unico o da un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri. La deliberazione trova applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione; |
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Art. 11 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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