FAST FIND : NR23527

L. R. Lazio 04/08/2009, n. 19

Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della regione.
Scarica il pdf completo
40687 10218227
Art. 1 - Finalità ed oggetto

1. La Regione sostiene le attività di divulgazione, di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, al fine di promuovere:

a) lo sviluppo armonico, sostenibile ed integrato delle aree agricole regionali;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218228
Art. 2 - Destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione

1. Sono destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione gli imprenditori e gli operatori agricoli, i consumatori, gli enti pubblici e le p

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218229
Art. 3 - Interventi di divulgazione e comunicazione

1. Gli interventi di divulgazione e comunicazione possono essere a carattere polivalente o specialistico e sono relativi a:

a) attività di animazione, servizi di consulenza, di assistenza e di aggiornamento professionale nei confronti degli imprenditori, degli operatori e degli

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218230
Art. 4 - Soggetti attuatori

1. Attuano gli interventi di divulgazione e comunicazione, sulla base di specifici progetti dagli stessi presentati, i seguenti soggetti:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218231
Art. 5 - Consultazione

1. La Regione promuove il confronto con i soggetti coinvolti nell'individuazione e nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge attr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218232
Art. 6 - Analisi e monitoraggio

1. Al fine di assicurare l'effettiva rispondenza degli interventi di divulgazione e comunicazione alle esigenze del territorio nonché per valutare l'efficacia e l'efficienza degli stessi in merito al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano di cui all'artic

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218233
Art. 7 - Rete informativa e divulgativa agricola

1. È istituita, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, la Rete informativa e divulgativa agricola (RIDA) quale rete di ri

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218234
Art. 8 - Piano degli interventi di divulgazione e comunicazione

1. La Regione, in conformità agli obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, adotta il piano degli interventi di divulgazione e comunicazione, di durata annuale, nel quale, in base ai fabbisogni emersi dall'analisi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono definiti in particolare:

a) gli obiettivi che la Regione intende r

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218235
Art. 9 - Selezione dei progetti

1. La selezione dei progetti avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie a condizione che gli stessi prevedano:

a) la costituzione, da parte dei soggetti attuatori, di minimo un centro informativo che presta

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218236
Art. 10 - Finanziamenti

1. Il finanziamento degli interventi di divulgazione e comunicazione è concesso, per gli interventi di tipo polivalente, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nonché, per gli interventi di tipo specialistico, nella misura massima del 95 per cento della spesa

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218237
Art. 11 - Controlli

1. La struttura regionale competente svolge il controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzazione dei finanziamenti con le modalità previste dal piano di cui all'articolo 8 ed, in particolare, eff

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218238
Art. 12 - Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Clausola di sospensione

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto previsto ai commi 1 e 2.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, para

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218239
Art. 13 - Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo);

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218240
Art. 14 - Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di cui all'articolo 8 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
40687 10218241
Art. 15 - Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B15, di un apposito capitolo denominato "Interventi di divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale", con uno stanziamento pari a 500 mila euro

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione