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L. R. Piemonte 17/10/2023, n. 27

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/04/2024, n. 10
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Art. 1. - (Promozione e valorizzazione della filiera del legno)

1. In coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale, in conformità e nel rispetto del

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Art. 2. - (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge la filiera del legno si articola, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:

a) lavorazione artigianale tradizionale del legno, compreso

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Art. 3. - (Obiettivi e finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle politiche forestali regionali di cui alla legge regionale 4/2009, persegue la valorizzazione della filiera del legno piemontese tramite:

a) sviluppo della filiera corta e dell’uso a fini produttivi di legname di provenienza regionale;

b) promozione delle esportazioni dei prodotti industriali e artigianali;

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Art. 4. - (Cooperazione con le regioni confinanti)

1. La Regione, nell’ambito delle strategie inerenti allo sviluppo sostenibile, può concludere nuovi accordi con le regioni confinanti con il territo

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Art. 5. - (Marchio collettivo del mobile piemontese)

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Art. 6. - (Falegnamerie tradizionali)

1. La Regione riconosce le falegnamerie tradizionali piemontesi, come parte del patrimonio culturale regionale e della storia dell’artigianato locale, promuove la diffusione e la conoscenza delle tecniche tradizionali e ne valorizza il ruolo nell’ambito delle politiche regionali del turismo come produzioni artigianali tipiche.

2. La Regione, per sostenere

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Art. 7. - (Economia circolare della filiera del legno)

1. La Regione, con la cooperazione degli enti locali e degli organismi statali competenti e nel principio dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile, promuove un utilizzo razionale delle risorse favorendo il riutilizzo e il recupero di materia ed energia dello scarto delle lavorazioni della filiera

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Art. 8. - (Promozione dei patti territoriali di cooperazione e collaborazione)

1. La Regione, nell’ambito della normativa nazionale relativa agli accordi di foresta, in collaborazione con gli enti locali, le province e la Città metropolitana di Torino, le unioni montane, le associazioni di categoria più rappresentative operanti nel settore della lavorazione del legno, le associazioni inerenti i proprietari dei boschi e i rappresentanti delle aree protette e dei parchi naturali regionali, favorisce l’adozione degli accordi di foresta e pr

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Art. 9. - (Contributi)

1. La Regione può concedere contributi alle aziende per la filiera del legno, ai comuni o unioni montane o unioni di comuni, per le seguenti forme di intervento:

a) apertura di nuove segherie e potenziamento delle attività di segheria già esistenti;

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Art. 10. - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi

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Art. 11. - (Monitoraggio)

1. La Giunta regionale predispone la verifica triennale degli interventi concessi e realizzati nel triennio precedente, al fine di valutare lo stato di attua

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Art. 12. - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge valutati in euro 100.000 per l’anno 2023, euro 30.000 per l’anno 2024 ed euro 15.000 per l’anno 2025, si fa fronte con la riduzione di risorse di pari importo presenti sulla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo I (Spese corre

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Art. 13. - (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

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