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23/02/2023

Pergotenda in edilizia libera: tutte le caratteristiche

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia fornisce un utile riepilogo di tutte le caratteristiche della pergotenda in presenza delle quali l’intervento è riconducibile all’attività edilizia libera, facendo così chiarezza su un argomento spesso oggetto di molteplici contestazioni.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il proprietario di un ristorante/discoteca contestava l’ordinanza di demolizione della copertura realizzata per “sfruttare meglio le potenzialità” del locale. Secondo il ricorrente non era applicabile l’art. 31, D.P.R. 380/2001 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire) in quanto si trattava di una pergotenda che, come tale, non richiede alcun titolo edilizio. Secondo il Comune invece la struttura non aveva le caratteristiche strutturali e funzionali individuate nel tempo dalla giurisprudenza proprie di un tale tipo di struttura.

La questione oggetto di lite in sostanza consisteva nell'inquadramento del manufatto in questione tra le opere che richiedono il previo rilascio del permesso di costruire - secondo la tesi del Comune - piuttosto che tra quelle rientranti nella categoria dell'attività di edilizia libera.

CARATTERISTICHE DELLA PERGOTENDA - In proposito la CGARS 09/12/2022, n. 573, nel confermare quanto ritenuto dal Comune, ha fissato i seguenti requisiti fondamentali ai fini della configurabilità dell’opera quale pergotenda non soggetta al titolo abilitativo.

Funzione - La Corte ha innanzitutto ricordato che la pergotenda è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installabile al fine, quindi, di soddisfare esigenze non precarie; essa, dunque, non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.

Struttura - Ciò posto, per poter configurare una struttura come pergotenda, occorre che la res principale sia costituita da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto - per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo - deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario, per l’appunto, al sostegno e all'estensione della tenda.
In altri termini, il sostegno della tenda deve consistere in elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo (purché facilmente disancorabili).

Tenda - Per quanto riguarda la tenda, è stato chiarito che per essere considerata elemento di una pergotenda (e non considerarsi una nuova costruzione), deve essere realizzata in un materiale retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Inoltre, l'elemento di copertura e di chiusura deve essere costituito da una tenda di un materiale privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.

CONCLUSIONI - Nel caso di specie l’opera realizzata non presentava le suddette caratteristiche e non era utilizzata per le finalità proprie della pergotenda, ma ampliava di fatto la superficie dell’attività commerciale, essendo completamente arredata e dotata di impianto di illuminazione e riscaldamento. Inoltre la struttura non poteva essere qualificata in termini di mero elemento accessorio, essendo realizzata con pilastri e copertura in acciaio.

Dalla redazione