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27/01/2023

Sanatoria edilizia, inammissibilità in assenza di autorizzazione paesaggistica

Secondo la Corte di Cassazione, le opere edilizie realizzate in zona vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica non possono essere oggetto di sanatoria edilizia ex art. 36, D.P.R. 380/2001.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti erano stati condannati per avere eseguito, in assenza dei prescritti titoli abilitativi e senza il deposito dei progetti, opere edili in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. I ricorrenti sostenevano che gli interventi erano avvenuti ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001 e pertanto erano sanabili con il permesso di costruire in sanatoria. Secondo il Comune le opere avrebbero potuto essere mantenute solo a condizione di una parziale demolizione.
In sostanza si trattava di stabilire se fosse ammissibile, in tale situazione, la sanatoria ex art. 36 cit. e se potesse comportare l’estinzione dei reati contestati.

REATI PAESAGGISTICI E ANTISISMICI - In primo luogo Cass. pen. 11/01/2023, n. 544 ha affermato che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. 380/2001 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non estingue:
- i reati paesaggistici previsti dal D. Leg.vo 42/2004, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio
- e neanche i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio.

PERMESSO DI COSTRUIRE CONDIZIONATO - I giudici hanno anche ribadito che è illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, lett. b), il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE - Infine è stato ricordato che l’art. 146, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Il medesimo articolo prevede anche che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, al di fuori dei casi tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004 (c.d. “abusi minori”), ossia per i lavori che:
- non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- abbiano comportato l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- siano comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Secondo la Corte, dalla normativa suesposta discende che il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei suddetti limiti, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36, D.P.R. 380/2001, e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi, né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata.

In conclusione, poiché l’autorizzazione paesaggistica è il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, l’impossibilità di ottenerla successivamente all’esecuzione dei lavori impedisce di conseguenza anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001.

Dalla redazione