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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

Sanatoria edilizia, inammissibilità in assenza di autorizzazione paesaggistica
FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti erano stati condannati per avere eseguito, in assenza dei prescritti titoli abilitativi e senza il deposito dei progetti, opere edili in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. I ricorrenti sostenevano che gli interventi erano avvenuti ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001 e pertanto erano sanabili con il permesso di costruire in sanatoria. Secondo il Comune le opere avrebbero potuto essere mantenute solo a condizione di una parziale demolizione.
In sostanza si trattava di stabilire se fosse ammissibile, in tale situazione, la sanatoria ex art. 36 cit. e se potesse comportare l’estinzione dei reati contestati.
REATI PAESAGGISTICI E ANTISISMICI - In primo luogo Cass. pen. 11/01/2023, n. 544 ha affermato che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. 380/2001 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non estingue:
- i reati paesaggistici previsti dal D. Leg.vo 42/2004, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio
- e neanche i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio.
PERMESSO DI COSTRUIRE CONDIZIONATO - I giudici hanno anche ribadito che è illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, lett. b), il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE - Infine è stato ricordato che l’art. 146, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Il medesimo articolo prevede anche che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, al di fuori dei casi tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004 (c.d. “abusi minori”), ossia per i lavori che:
- non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- abbiano comportato l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- siano comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Secondo la Corte, dalla normativa suesposta discende che il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei suddetti limiti, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36, D.P.R. 380/2001, e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi, né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata.
In conclusione, poiché l’autorizzazione paesaggistica è il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, l’impossibilità di ottenerla successivamente all’esecuzione dei lavori impedisce di conseguenza anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001.
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