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L. R. Lazio 25/10/2022, n. 17

Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura.
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Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La Regione, in armonia con l'articolo 9, comma 1, dello Statuto, riconosce e valorizza l'apicoltura come attività agricola, anche zootecnica, di interesse regionale funzionale, per le sue specificità, alla conservazione degli equilibri dinamici dell'ambiente naturale, degli ecosistemi e dell'agricoltura nonché allo sviluppo del settore agro-zootecnico e delle attività produttive e di filiera.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale e, in particolare, della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e successive modifiche:

a) promuove e sostiene:

1) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio apistico regionale e la tutela della sua biodiversi

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Art. 2 - Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:

a) apiario in stato di abbandono, un apiario i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria relativamente alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api e con presenza di materiali apistici che determinano fenomeni di saccheggio nonché possibili focolai di malattie e parassitosi; tale definizione è valida anche per le arnie, arniette da impollinazione o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali;

b) apiario nomade, un insieme unitario di alveari la cui ubicazione geografica viene mutata una o più volte nel corso dell'anno, al fine di favorire un incremento qualitativo e quantitativo

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Art. 3 - Interventi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove i seguenti interventi:

a) progetti per:

1) la ricerca e la sperimentazione finalizzate a migliorare i prodotti dell'alveare e i loro derivati;

2) la conservazione, tutela, gestione, controllo, selezione ed evoluzione genetica di api appartenenti all'Apis mellifera sottospecie ligustica nonché la salvaguardia e il miglioramento dei relativi habitat, anche attraverso la sperimentazione di specifici interventi agroalimentari;

3) la ricerca e il monitoraggio dello stato di conservazione delle api mellifere e dei relativi habitat, anche attraverso il rilevamento, l'analisi, l'elaborazione, la gestione, la diffusione e la raccolta dei relativi dati;

4) lo sviluppo dell'impollinazione naturale di colture arboree, arbustive ed erbacee a mezzo delle api mellifere, al fine di:

4.1. incrementare le produzioni agricole;

4.2. sostenere il rapporto continuo tra apicoltori e agricoltori anche mediante specifiche azioni di biomonitoraggio e assistenza tecnica a entrambe le parti;

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Art. 4 - Piano triennale per l'apicoltura

1. Nelle more dell'approvazione del Piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, la Giunta regionale, in conformità al documento programmatico triennale per il settore apistico di cui all'

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Art. 5 - Beneficiari dei contributi

1. In ragione della tipologia degli interventi, i contributi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), sono concessi:

a) agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della L. n. 313/2004 che hanno la sede le

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Art. 6 - Consulta apistica regionale

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, la Consulta apistica regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consulenza in materia di apicoltura.

2. La Consulta è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;

b) dal Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura o un suo delegato;

c) da un rappresentante designato dall'Agenzia regionale

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Art. 7 - Denunce e comunicazioni relative agli alveari. Divieto di incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della l. 313/2004, chiunque detenga apiari e alveari è tenuto, al fine della profilassi e del controllo sanitario, a farne denuncia al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, anche tramite le

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Art. 8 - Attività di apicoltura per autoconsumo

1. L'attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente per territor

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Art. 9 - Attività di apicoltura a fini commerciali

1. L'inizio delle attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della L.R. n. 14/2006 di apicoltura a fini commerciali e le relative variazioni, sono subordinate alla presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente o, in caso degli accordi di cui all'articolo 8, comma 3, al Sistema autorizzativo per l'agricoltura, della L.R. n. 1/2020, relativo al coordinamento delle procedure autorizzati

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Art. 10 - Identificazione degli apiari e aggiornamento della BDA. Cessioni e trasferimenti

1. Il proprietario o detentore dell'apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali 4 dicembre 2009

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Art. 11 - Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica

1. La Regione tutela l'Apis mellifera sottospecie ligustica (Apis mellifera ligustica) con azioni volte ad assicurarne la conservazione delle popolazioni locali e il miglioramento genetico nonché la successiva diffusione del materiale selezionato e la riduzione dei fenomeni di erosione genetica. Nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione, moltiplicazione e allevamento di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse dall'Apis mellifera ligustica. N

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Art. 12 - Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) durante il periodo di fioritura delle piante in coltura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali;

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Art. 13 - Attività di ricerca scientifica

1. Gli apiari detenuti per fini di sperimentazione da parte degli enti di ricerca devono essere dichiarati al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e, salvo attività straordinarie, sono tenuti a relazionare con cadenza periodica le attività. G

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Art. 14 - Formazione e aggiornamento degli apicoltori e degli esperti apistici

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio apistico regionale e garantire la professionalità degli operatori del settore, la Regione promuove spe

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Art. 15 - Ruolo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio

1. Nell'ambito delle attività di ricerca scientifica-sperimentale-veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità dei prodotti di origine animale, previste dall'articolo 3 dell'Allegato alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio

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Art. 16 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai servizi veterinari delle aziende

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Art. 17 - Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della L. n. 313/2004 relativamente all'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria e illeciti di natura ambientale, alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 100,00 a 1000,00 euro per gli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui all'articolo 8;

b) da 1000,00 a 6.000,00 euro agli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui all'articolo 9;

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Art. 18 - Regolamento regionale di integrazione e attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente in materia di agricoltura e la Consulta, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti, in particolare:

a) le modalità di accertamento e di intervento degli apiari in stato di abbandono;

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Art. 19 - Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale), anc

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Art. 20 - Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai s

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Art. 21 - Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

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Art. 22 - Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali comp

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Art. 23 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal Piano si provvede mediante l'istituzione del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2” Spese in conto capitale”, rispettivamente del:

a) “Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell'apicoltura-parte corrente”

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Art. 24 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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