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25/08/2022

Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e violazione delle norme antisismiche

Secondo il TAR Toscana, la fiscalizzazione degli abusi edilizi non è ammessa in presenza di violazioni della disciplina tecnica antisismica.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava dell’ampliamento di un immobile effettuato in forza di un permesso di costruire che, a lavori ultimati, era stato annullato in autotutela con conseguente ingiunzione a demolire le opere realizzate. Il proprietario chiedeva all’amministrazione comunale di commutare la sanzione demolitoria in pecuniaria, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 380/2001, ma il Comune respingeva l’istanza di “fiscalizzazione” evidenziando la mancanza di un giunto sismico previsto nel progetto a suo tempo assentito e l’assenza di impedimenti tecnici a eseguire la demolizione senza pregiudizio della porzione legittima del fabbricato. Il ricorrente impugnava il diniego, stante a suo avviso l’impossibilità di procedere alla riduzione in pristino documentata attraverso apposita relazione tecnica.

CONDIZIONI PER L’APPLICABILITÀ DELLA FISCALIZZAZIONE - Il TAR Toscana 835/2022 ha preliminarmente osservato che la fattispecie poteva ricondursi al citato art. 38, D.P.R. 380/2001, secondo cui in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, e il pagamento della sanzione pecuniaria produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.

Prima condizione. In proposito il TAR ha precisato che sulla prima delle condizioni cui l’art. 38 cit. subordina l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva dell’ordinaria sanzione demolitoria, vale a dire la possibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative, è recentemente intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 07/09/ 2020, n. 17), la quale, dirimendo il contrasto interpretativo insorto in giurisprudenza, ha precisato che i vizi suscettibili di rimozione sono esclusivamente quelli di stampo procedimentale, e non anche i vizi sostanziali del titolo edilizio annullato: diversamente, si finirebbe per consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell'amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o paesaggistica, contro ogni ragionevolezza e contro i principi che presiedono all’attività di governo del territorio.

Seconda condizione. Coerentemente con tale impostazione, anche la seconda condizione contemplata dall’art. 38 ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, l’impossibilità della riduzione in pristino, deve essere letta in un’accezione rigorosa quale impossibilità materiale di eseguire la demolizione dell’immobile o delle porzioni di immobile divenute abusive. Un’impossibilità valutabile sulla base di regole tecniche e non frutto di considerazioni involgenti una componente valutativa di opportunità/equità, posto che così facendo si finirebbe per rimettere la sanatoria degli abusi a una valutazione discrezionale dell’amministrazione disancorata da qualsivoglia parametro normativo e oggettivo. Questa lettura della norma trova conferma nella citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 17/2020, la quale rimette a un “accertamento in fatto” - come tale suscettibile di apprezzamento tecnico e non discrezionale - la verifica circa la sussistenza della condizione de qua.

Vedi in proposito anche la Nota Annullamento del permesso di costruire: l’Adunanza plenaria chiarisce i limiti di sanabilità dell’abuso.

NATURA ECCEZIONALE E DEROGATORIA DELLA FISCALIZZAZIONE - Al pari delle altre ipotesi legislativamente previste di conversione della sanzione ripristinatoria in pecuniaria (vedi l’art. 33, comma 2, D.P.R. 380/2001; l’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001), anche nel caso dell’art. 38, D.P.R. 380/2001, la conversione ha natura eccezionale e derogatoria alla regola del ripristino, ed è sulla parte privata che incombe l’onere di dimostrare in maniera rigorosa l’obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione senza pregiudizio delle porzioni di fabbricato conformi, tanto più che il pagamento della sanzione pecuniaria comporta la regolarizzazione degli abusi.

VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE ANTISISMICHE - Con particolare riferimento alla violazione delle norme antisismiche, il TAR ha osservato che (come emergeva dalla verifiche effettuate) gli ampliamenti erano stati realizzati in assenza del “giunto strutturale” previsto dal progetto depositato presso il Genio civile per garantire il rispetto della normativa tecnica in materia di costruzioni in zona sismica (art. 52, D.P.R. 380/2001; D.M. 17/01/2018) e che non risultavano essere stati effettuati interventi di adeguamento strutturale idonei ad assicurare la sicurezza sismica dell’immobile.

Inammissibilità della fiscalizzazione. Sul punto il TAR ha affermato che la violazione della disciplina tecnica antisismica non ammette la possibilità di fiscalizzazione. Ed infatti non può consentirsi, attraverso il meccanismo di cui all’art. 38, D.P.R. 380/2001, la sanatoria di un fabbricato che, per come realizzato, non risponde alla citata disciplina inderogabile.
In altri termini, la demolizione delle opere si impone in virtù delle esigenze di sicurezza delle costruzioni che presiedono alla normativa tecnica in materia antisismica e che necessariamente prevalgono sull’affidamento tutelato dall’art. 38, come si ricava, sul piano sistematico, dal fatto che a fronte della violazione di quella normativa tecnica né il legislatore statale, né quello regionale, ammettono la commutazione o conversione della sanzione demolitoria in pecuniaria (si vedano gli artt. 96 e seguenti del D.P.R. 380/2001; come pure gli artt. 176 e seguenti della L.R. Toscana 65/2014).

Riparto di attribuzioni. Il TAR ha inoltre aggiunto che, in materia di violazione delle norme tecniche antisismiche, le disposizioni di legge appena richiamate attribuiscono ai Comuni poteri di vigilanza, accertamento e segnalazione, ma non di regolarizzazione (ai fini dell’accertamento di conformità di fabbricati abusivi è alla Regione che compete il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria, o dell’attestazione di avvenuto deposito in sanatoria del progetto: art. 182, L.R. Toscana 65/2014). Pertanto il rifiuto della fiscalizzazione risponde altresì al corretto riparto di attribuzioni fra enti, fermo restando che, a monte, nessuna sanatoria è surrettiziamente conseguibile ex art. 38, D.P.R. 380/2001 per gli abusi consistenti nell’inosservanza della normativa antisismica e, come tali, inevitabilmente destinati alla demolizione.

In forza delle considerazioni che precedono, l’impugnativa proposta dal ricorrente nei confronti del diniego di fiscalizzazione è stata respinta.

Dalla redazione