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23/05/2022

Abusi edilizi - Responsabilità del proprietario del fondo

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla valenza delle risultanze catastali ai fini della prova della proprietà del fondo e sulla responsabilità penale del proprietario per abusi edilizi realizzati nella relativa area di sedime.

C. Cass. pen. 02/05/2022, n. 16953 si è pronunciata sulle seguenti questioni:
1) se la proprietà del fondo possa essere desunta dalle risultanze catastali;
2) se la qualità di proprietario (o comproprietario) dell'area sia sufficiente ad affermarne la responsabilità penale per la realizzazione dell'opera abusiva e a dimostrarne la committenza.

RILEVANZA DELLE RISULTANZE CATASTALI - Con riferimento al primo punto, la Corte ha affermato che la proprietà può essere provata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e quindi anche attraverso il ricorso alle risultanze catastali. Ne consegue che le risultanze catastali possono costituire, anche in sede penale, valido indizio, valutato ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., della proprietà dell'area di sedime.

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - Sul secondo punto i giudici hanno affermato che l'art. 29, D.P.R. 380/2001 non attribuisce al titolare del diritto reale sull'area di sedime o sull'immobile abusivamente realizzato alcuna posizione di garanzia; ne consegue che il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) non può essere per ciò solo ritenuto responsabile dell'abuso commesso sul proprio immobile.
Inoltre il medesimo art. 29, individuando la figura del "committente" e del "costruttore dei lavori" (oltre quelle del titolare del permesso di costruire, quando rilasciato, e del direttore dei lavori, quando nominato), predilige situazioni fattuali che ampliano la sfera delle responsabilità a chiunque si sia ingerito, anche solo di fatto, nella realizzazione dei lavori, al di là ed oltre qualifiche o rapporti formali.
La questione, dunque, riguarda la prova della responsabilità del proprietario (ovvero del suo concorso nel reato commesso da terze persone sul suo immobile) che non può essere risolta, ad avviso della Corte, in base alla mera titolarità di situazioni giuridiche attive sul bene.
In proposito i giudici hanno ribadito che la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva deve essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili certamente anche dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dal suo interesse specifico alla realizzazione del manufatto ivi esistente, pure allo stesso appartenente in virtù della disciplina civilistica dell'accessione (in tal caso l'affermazione della responsabilità del proprietario può essere affermata in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria).
Tuttavia, a tal fine, si deve tenere anche conto:
- dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario,
- dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo,
- dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori,
- della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi,
- del regime patrimoniale dei coniugi,
- e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che la titolarità catastale del bene, la presenza di un delegato sul luogo dei lavori, il rapporto di affinità con quest'ultimo (genero), la circostanza che l'area era accessibile da un cancello chiuso a chiave, la residenza dell'imputata nello stesso comune, l'importanza dell'opera, fossero elementi idonei da cui trarre, da parte dei giudici di merito, il convincimento della committenza dell'opera da parte della ricorrente.

Sul tema si veda anche C. Cass. pen. 25/05/2020, n. 15760 sui presupposti e sui limiti della responsabilità del proprietario non committente (Nota: Il nudo proprietario non è responsabile dell'abuso edilizio di cui non sia consapevole).

Dalla redazione