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13/04/2022

Crollo della copertura dell’edificio, responsabilità del progettista/direttore dei lavori

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del direttore dei lavori e progettista dell’opera nell’ambito di un'associazione temporanea di professionisti.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il direttore dei lavori e il preposto erano stati condannati per i reati di cui all’art. 434 e 449 del codice penale per aver cagionato per colpa, durante la costruzione del refettorio di una scuola elementare, il crollo di una parte della copertura dell’edificio. I lavori edili erano stati commissionati dal Comune in base ad un contratto di appalto concluso con un’associazione temporanea di professionisti di cui il direttore dei lavori era capogruppo.
Secondo la difesa, i giudici di merito avevano erroneamente richiamato l'art. 29, D.P.R. 380/2001, mentre invece avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 101 del D. Leg.vo 50/2016,  in base al quale il direttore dei lavori, svolgendo un compito di gestione di un ufficio di direzione lavori complesso, sarebbe responsabile di compiti di alta sorveglianza del cantiere, di presidenza delle attività di coordinamento tra le varie fasi di lavorazione, non rientrando tra i suoi compiti il controllo dell'esecuzione operativa delle singole lavorazioni.

POSIZIONE DI GARANZIA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - C. Cass. pen. 24/03/2022, n. 10351 ha affermato che nel caso di lavori affidati ad un’associazione di imprese o di professionisti, ossia quando, il committente stipuli il contratto di appalto con un gruppo di imprenditori o professionisti la cui prestazione è necessaria in ragione della diversa natura dei lavori o delle diverse parti dell'opera (in pratica più operatori economici associano mezzi tecnici e specifiche capacità professionali per l'esecuzione di uno stesso contratto), la posizione del legale rappresentante dell'associazione temporanea di imprese o di professionisti è ben distinta dal legale rappresentante delle singole imprese o dalle persone dei singoli professionisti, cosicché ognuno dei soggetti coinvolti nell'associazione è tenuto a rispondere dell'esecuzione dell'opera di sua spettanza.
In tali circostanze, il direttore generale dei lavori gestisce un'area di rischio che, con specifico riguardo al profilo organizzativo-gestionale, inerisce all'alta vigilanza, non essendo esigibile da tale figura professionale l'adempimento di un obbligo di continua e costante vigilanza sull'attività esecutiva dell'opera demandata a ciascuna impresa o al singolo professionista componenti l'associazione.

RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI/PROGETTISTA E DEL PREPOSTO - Nel caso in esame, tuttavia, il direttore dei lavori non solo era stato indicato come capogruppo dell'associazione temporanea, ma anche come firmatario di tutti i progetti e delle rispettive relazioni, svolgendo l'incarico di progettista e di ideatore della struttura del tetto, il cui progetto esecutivo non prevedeva alcun riferimento al sistema di ancoraggio delle coperture.
In conclusione i giudici hanno confermato la condanna di entrambi gli imputati in quanto:
- non era possibile escludere la posizione di garanzia del preposto, poiché a tale figura professionale sono legati precipui compiti di vigilanza sulla concreta esecuzione dell'opera da parte delle maestranze;
- risultava corretto attribuire al direttore dei lavori, in qualità di professionista associato specificamente deputato alla progettazione dell’opera, la posizione di garanzia correlata all'ideazione del sistema di copertura dell'edificio e del suo ancoraggio.
Si trattava dunque di cooperazione colposa di condotte indipendenti che, ciascuna in relazione all'area di rischio riferibile alle diverse figure professionali, avevano concorso all'ideazione e alla realizzazione di un sistema di ancoraggio del tetto inidoneo a prevenire il rischio di crollo della costruzione.

Dalla redazione