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03/03/2022

Permesso di costruire in sanatoria: requisito della doppia conformità

La Corte di Cassazione ribadisce che per ottenere il permesso di costruire in sanatoria è sempre necessario il requisito della doppia conformità, non essendo ammessa la c.d. sanatoria giurisprudenziale.

Nel caso di specie la ricorrente contestava l’ordine di demolizione e la condanna per il reato di abusi edilizi, sostenendo la conformità delle opere al PUC vigente e l'avvenuta presentazione di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria. L’impugnativa però si limitava a riportare il contenuto dello strumento urbanistico corrente, senza nulla argomentare in ordine alla normativa vigente all’epoca della commissione degli illeciti.

DOPPIA CONFORMITÀ - C. Cass. pen. 10/02/2022, n. 4625 ha ricordato che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36, D.P.R. 380/2001 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

SANATORIA GIURISPRUDENZIALE - È stata dunque esclusa l’operatività della c.d. sanatoria giurisprudenziale contemplata da un orientamento minoritario della giurisprudenza amministrativa ormai superato (C. Stato 15/02/2021, n. 1403), in base al quale sarebbero sanabili opere che, pur non conformi alla disciplina urbanistica ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento della loro realizzazione, lo fossero divenute successivamente, sul rilevo che sarebbe insensato demolire quando, a demolizione avvenuta, le stesse avrebbero potute essere legittimamente assentite.

In proposito è stato precisato che la sanatoria edilizia ex art. 36, D.P.R. 380/2001 si distingue dal condono vero e proprio (per il quale non è richiesta la doppia conformità) ed è stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai soli abusi formali”, ossia alla carenza del titolo abilitativo, trovando la propria ratio nella “natura preventiva e deterrente” della sanatoria, finalizzata a frenare l’abusivismo edilizio, in modo da escludere letture “sostanzialiste” della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione ovvero con essa conformi solo al momento della presentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità.

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA CONDIZIONATO - Infine i giudici hanno anche ribadito il principio secondo il quale è illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere (e ciò in quanto l'art. 36, D.P.R. 380/2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati) e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (C. Cass. pen. 15/10/2020, n. 28666; C. Cass. pen. 29/12/2015, n. 51013).

Dalla redazione