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29/03/2022

Obbligo adozione CCNL nei cantieri per bonus fiscali edilizi

Per i lavori avviati a partire dal 27/05/2022 obbligatorio ai fini dei bonus fiscali edilizi stipulare contratti di appalto con datori di lavori che applicano i CCNL di settore. Indicazioni da riportare anche in fattura. Ambito applicativo, modalità pratiche e controlli.

Vedi aggiornamento: Obbligo CCNL nei cantieri dei bonus fiscali edilizi

Il comma 43-bis, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (comma prima introdotto dall'art. 4 del D.L. 13/2022, comma 1, poi abrogato, e conseguentemente reintrodotto ad opera dell'art. 28-quater del D.L. 4/2022, comma 1, come convertito dalla L. 25/2022), dispone l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi.

AMBITO APPLICATIVO, CANTIERI COINVOLTI - Rientrano nell’ambito applicativo della norma tutti e “cantieri temporanei o mobili”, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza). Si intendono quindi “lavori edili o di ingegneria civile”, in base al suddetto Allegato X:
- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

AMBITO APPLICATIVO, BONUS COINVOLTI - Rientrano nell’ambito applicativo della norma i lavori per:
- Super-Ecobonus e Super-Sismabonus (Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico);
- Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);
- Ecobonus ordinario (Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus));
- Sismabonus ordinario (Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione);
- Bonus facciate (Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (Bonus facciate));
- Nuovo bonus 2022 Barriere architettoniche (Bonus fiscale 2022 interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche);
- Bonus mobili (art. 16 del D.L. 34/2020, comma 2);
- Bonus “aree verdi” (art. 1 della L. 205/2017, commi 12-15);
- Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. 34/2020).

VIGENZA - Ai sensi del comma 2, art. 28-quater del D.L. 4/2022, la norma acquista efficacia dal 27/05/2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

MODALITÀ APPLICATIVE -Per il riconoscimento dei bonus occorre che:
- nel contratto di appalto sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il CCNL indicato nel contratto di appalto deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
- il soggetto che rilascia il Visto di conformità verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
- a sua volta, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Dalla redazione