FAST FIND : FL6870

Flash news del
11/02/2022

Contratti pubblici: le ragioni d'urgenza non giustificano il frazionamento dell'appalto

Con la Delibera 34/2022, l'ANAC ha affermato che le ragioni di urgenza, riferibili a condizioni esterne ed al contesto nel quale deve essere effettuato l’affidamento, non possono giustificare il ricorso ad una deroga alle disposizioni sul calcolo dell’importo del contratto.

Fattispecie
Nell’ambito di un’indagine finalizzata a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti, relative al metodo del calcolo del valore stimato degli appalti di servizi e forniture e ad individuare eventuali ipotesi di frazionamento artificioso degli affidamenti, sono state richieste all'ANAS informazioni in merito ad alcuni affidamenti effettuati nel 2019.
L'ANAS ha rilevato che il ricorso a diverse procedure negoziate ai sensi della lett. b) dell'art 36, comma 2, del D.Leg.vo 50/2016 per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, piuttosto che ad un’unica procedura ordinaria (suddivisa in lotti), è dipeso dall’urgenza di far fronte ad esigenze sorte in modo improvviso.

Considerazioni giuridiche
In proposito, l'ANAC, nella Delibera del 26/10/2022, n. 34, ha evidenziato che:
- l’urgenza costituisce il presupposto per la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o per il ricorso alla procedura negoziata di cui alla lett. c), dell'art. 63, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, oltre che dell’avvio anticipato dell’esecuzione contrattuale, ma non per giustificare il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara;
- infatti, le situazioni di necessità ed urgenza non possono integrare le ragioni oggettive richiamate nell’art. 35, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016 secondo cui un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice appalti tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino; queste ragioni, sono piuttosto da riferire a particolari caratteristiche del servizio e/o dei lavori, che siano tali da poter escludere che i diversi lotti individuati debbano essere ricondotti alla medesima progettualità;
- pertanto, la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza non consente alle stazioni appaltanti di suddividere in diverse procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di importo inferiore alle soglie europee, affidamenti che devono essere assegnati mediante un’unica gara ed il cui valore deve essere calcolato complessivamente;
- anche quando la stazione appaltante si avvale della prerogativa di suddividere in lotti gli affidamenti che devono essere effettuati nell’arco dell’anno, in ossequio alle indicazioni contenute nell’art. 51 del D. Leg.vo 50/2016, occorre che il valore degli stessi lotti sia computato complessivamente, al fine di individuare la procedura di aggiudicazione da applicare, senza incorrere nell’artificioso frazionamento.

Conclusioni
L'ANAC conclude che le ragioni di urgenza, in quanto non riferibili alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di appalto o concessione, ma piuttosto a condizioni esterne ed al contesto nel quale deve essere effettuato l’affidamento, possono giustificare il ricorso ai diversi istituti individuati dal Codice dei contratti, ma non una deroga alle disposizioni sul calcolo dell’importo del contratto, che sia finalizzata ad utilizzare erroneamente procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, quale quella di cui alla lett. b), dell’art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016.
In caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi, anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi e, ove questo valore superi la soglia prevista dall’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, la stazione appaltante deve espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti “sopra soglia”.

Dalla redazione