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15/11/2021

Applicazione delle misure di salvaguardia e consolidamento della SCIA

Il TAR Molise ha annullato il provvedimento inibitorio di una SCIA, adottato dal Comune dopo il termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione. Nella pronuncia sono forniti chiarimenti anche in merito all’onere di motivazione per l’applicazione delle misure di salvaguardia.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato al Comune una SCIA per la demolizione dell’edificio esistente e la sua ricostruzione con ampliamento volumetrico, da destinare ad attività commerciale. L’Amministrazione, con provvedimento emanato successivamente allo scadere dei 30 giorni, aveva però comunicato che la predetta SCIA si poneva in contrasto con le norme di salvaguardia del Comune riguardanti la variante al PRG per l’aggiornamento ed integrazione della perimetrazione degli insediamenti abusivi.

TERMINE DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCIA - Il TAR Molise 02/11/2021, n. 366 ha affermato che l’Amministrazione può inibire i lavori oggetto di una SCIA edilizia solo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione, decorso il quale residua la sola possibilità di agire in autotutela. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata è infatti illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una SCIA per la realizzazione di un intervento edilizio, adotti provvedimenti inibitori o sanzionatori dopo che sia decorso il termine previsto per il consolidamento del titolo (vedi art. 19, comma 6-bis, L. 241/1990), senza rispettare i limiti e le condizioni in base ai quali è possibile esercitare i poteri di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, L. 241/1990.

POTERI DELL’AMMINISTRAZIONE - Dopo il decorso di tale spazio temporale, la P.A. conserva peraltro un potere residuale di autotutela.Tale potere, con cui l'Amministrazione è chiamata a porre rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dalle norme vigenti, con particolare riguardo:
- alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, nel rispetto del limite del termine ragionevole,
- e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio.

Dall’applicazione di tali principi derivava pianamente l’illegittimità del provvedimento gravato, avendo il Comune disposto l’inibizione della SCIA oltre il termine dei 30 giorni senza rispettare le forme e condizioni previste per l’esercizio del potere di autotutela.

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA E ONERE DI MOTIVAZIONE - Ai sensi dell’art. art. 12, D.P.R. 380/2001, dopo l’adozione dello strumento urbanistico e prima dell’approvazione, si applicano le “misure di salvaguardia”: ciò significa che le decisioni sul rilascio del titolo abilitativo non coerenti con il piano adottato sono sospese ancorché le relative richieste siano conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
Il TAR Molise ha fornito chiarimenti sul contenuto dell’onere motivazionale che incombe sull’Amministrazione che intenda frapporre all’intervento del privato i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di salvaguardia.
È stato specificato, in particolare, che per la legittimità dell'applicazione delle misure di salvaguardia (particolarmente lesive dello jus aedificandi spettante al privato) sussistono obblighi di motivazione, pubblicità e di trasparenza che assicurino il giusto contemperamento degli interessi, pubblici e privati, in gioco, consentendo:
- per un verso, all'amministrazione di sospendere l'esame delle richieste di concessione edilizia quando queste ultime siano in contrasto con le nuove scelte di tutela e gestione del territorio contenute nello strumento urbanistico adottato (e sino alla sua approvazione);
- per altro verso, all'interessato di verificare l'asserito contrasto della sua richiesta con la nuova previsione urbanistica attraverso la comunicazione del provvedimento di sospensione e le relative motivazioni.

Sul punto il TAR ha richiamato l’orientamento più generale secondo il quale il diniego del titolo edilizio deve motivare l'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici. Tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile, al fine di consentire al soggetto interessato di impugnare l'atto davanti al giudice amministrativo, denunziando non solo i vizi propri della motivazione, ma anche le errate interpretazioni delle norme urbanistiche valutate con il giudizio di non conformità. In particolare detto diniego, comportando una contrazione dello “ius aedificandi”, necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto del progetto presentato con specifiche norme urbanistiche, esplicitamente indicate e, quindi, deve evidenziare compiutamente e in modo intelligibile le ragioni per le quali sussiste la ritenuta difformità urbanistica.
In sostanza, i provvedimenti negativi in materia edilizia, sia pure a natura vincolata, devono essere motivati in modo esauriente, nel rispetto dell’art. 3, L. 241/1990, in modo da rendere palese al destinatario, prima, e al giudice, poi, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente.
Di conseguenza, ai fini del diniego, è del tutto insufficiente l'allegazione di una generica contrarietà allo strumento urbanistico, in quanto il Comune è tenuto ad indicare le norme specifiche in contrasto con il progetto presentato dal richiedente.

Il provvedimento impugnato risultava dunque illegittimo anche sotto tale il profilo in quanto recava, in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, una motivazione solo apparente, non spiegando in alcun modo perché l’intervento edilizio fosse in contrasto con la variante al PRG.

Per l’applicabilità degli strumenti di salvaguardia alla SCIA si veda la Nota alla Misure di salvaguardia: applicabilità agli interventi soggetti a SCIA.

Dalla redazione