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17/05/2021

Fondo demolizione di opere abusive: presentazione domande dal 15/05/2021

Il MIMS ha reso noto che dal 15/05/2021 al 15/06/2021 i comuni posso presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), con avviso pubblico del 10/05/2021, pubblicato nella G.U. del 14/05/2021, n. 114, ha reso noto che a decorrere dal 15/05/2021 e fino al 15/06/2021 i comuni possono presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive.

La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto del MIT del 23/06/2020 con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo. 

I comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on-line, disponibile alla pagina web https://fondodemolizioni.mit.gov.it.

I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. 

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Si ricorda che l'art. 1, comma 26, della L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha istituito, nello stato di previsione del MIT (ora MIMS), un fondo finalizzato all’erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, poi integrata di 1 milione di euro per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 46-ter del D.L. 14/08/2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto).

Con Decreto del MIT del 23/06/2020, pubblicato nella G.U. del 19/08/2020, n. 206, sono state disciplinate le modalità per l’erogazione ai comuni delle risorse del Fondo per la demolizione delle opere abusive.

Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 (T.U.E.), per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie.

Le risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3 insistenti sulle seguenti aree:
- aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
- aree a rischio idrogeologico;
- aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018;
- aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42;
- aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000.

Dalla redazione