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15/02/2021

Recinzione di garage con paletti in ferro: qualificazione e regime edilizio

Il TAR Campania fornisce chiarimenti in ordine al regime edilizio delle recinzioni, pronunciandosi in particolare su una fattispecie in cui la recinzione era stata realizzata per delimitare lo spazio davanti ai garages in un condominio.

Il TAR Campania-Salerno 02/02/2021, n. 298 ha affermato che non necessita di permesso di costruire (essendo sufficiente la SCIA semplice) la recinzione realizzata attraverso l'installazione di elementi verticali in ferro tubolare infissi al suolo per delimitare lo spazio antistante ai locali garages e collegati tra loro da una catena in ferro, non evidenziando l'opera i tratti qualificanti degli interventi sia della nuova costruzione, sia della ristrutturazione edilizia (ex art. 3, D.P.R. 380/2001, lett. d) ed e). A tale recinzione non è pertanto applicabile la sanzione della demolizione (nel caso di specie si trattava di paletti rimovibili infissi al suolo senza calcestruzzo che, a seguito di danneggiamenti, erano stati rimossi e sostituiti con altri simili).

Ed infatti, ha osservato il TAR, la grave sanzione demolitoria di cui agli art. 31, D.P.R. 380/2001 è comminabile esclusivamente in caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire (ossia di un intervento edilizio radicalmente nuovo e prima non esistente sul territorio) oppure in totale difformità dal permesso di costruire, ossia in caso di opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile ovvero ancora con "variazioni essenziali" nei termini di cui al successivo art. 32, D.P.R. 380/2001. Tale potere sanzionatorio può, dunque, essere legittimamente esercitato soltanto a fronte di un abuso edilizio particolarmente grave che sia tale, per dimensioni e consistenza, da snaturare le caratteristiche dell'edificio originario.

Secondo il TAR la recinzione, così come era stata realizzata, non presentava nessuna delle suddette caratteristiche, ma piuttosto i caratteri delle opere di cui alla lett. c) dell’art. 3, D.P.R. 380/2001 ovvero degli interventi di restauro e risanamento conservativo, consistenti nell’“inserimento di elementi accessori”, assentibili con una SCIA ex art. 22, D.P.R. 380/2001 la cui mancanza non è sanzionabile, in quanto tale, con interventi invasivi di tipo ripristinatorio e demolitorio di cui all'art. 31, D.P.R. 380/2001, bensì con la sanzione pecuniaria ex art. 37 del medesimo D.P.R. 380/2001.

A conferma di ciò è stato richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione. Non è necessario, dunque, il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà. Occorre, invece, il permesso, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio del territorio (per il caso di recinzione realizzata in area vincolata si veda, però, TAR Piemonte 07/12/2020, n. 805 - e la Nota: Recinzione realizzata in area vincolata in assenza di titolo edilizio, secondo il quale, anche laddove l’apposizione di una recinzione non necessitasse del preventivo rilascio di atto autorizzativo di natura edilizia, in quanto non comportante una sensibile alterazione dell’assetto del territorio, ciò non varrebbe a delegittimare l’ordine demolitorio adottato ai sensi dell'art. 27, D.P.R. 380/2001, in considerazione dei vincoli insistenti sull’area oggetto di intervento).

Dalla redazione