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Flash news del
11/12/2020

Proroga di atti abilitativi in scadenza dal 01/08/2020 alla cessazione dell'emergenza

La proroga della validità degli atti abilitativi, compresi i termini di inizio e ultimazione dei lavori, è stata estesa agli atti in scadenza dal 01/08/2020 alla cessazione dello stato di emergenza.

Il D.L. 07/10/2020, n. 125, convertito con la L. 27/11/2020, n. 159, ha modificato l’art. 103 del D.L. 17/03/2020, n. 18, recante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
In particolare, è stato modificato l’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 il quale ora prevede che conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (prima della modifica la proroga riguardava gli atti in scadenza dal 31/01/2020 al 31/07/2020).

Si ricorda che tale proroga riguarda anche:
- i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico edilizia);
- le segnalazioni certificate di inizio attività;
- le segnalazioni certificate di agibilità,
- le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 2-sexies dell’art. 103, del D.L. 18/2020, introdotto dal D.L. 125/2020 convertito dalla L. 159/2020, precisa poi che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al suddetto art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020, scaduti tra il 01/08/2020 e il 04/12/2020 (data di entrata in vigore della Legge 159/2020 di conversione del D.L. 125/2020) e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 125/2020, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 10, del D.L. 76/2020, le suddette modifiche non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva (DURC) di cui al D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 30/01/2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale. 

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Si ricorda inoltre il comma 4 dell’art. 10 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), il quale prevede che, per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere di tale comma, sono prorogati rispettivamente di 1 anno e di 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31/12/2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Le disposizioni di cui al primo periodo del suddetto comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
 

Dalla redazione