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03/12/2020

Individuazione dei termini per l’adempimento della convenzione urbanistica

Secondo il Consiglio di Stato, i termini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica non coincidono necessariamente con il termine finale di efficacia dello strumento urbanistico secondario.

FATTISPECIE - La controversia riguardava una complessa vicenda urbanistica che aveva avuto origine da una convenzione stipulata per gli interventi di riqualificazione urbana di un’area ospedaliera, da realizzare entro il 2020. Prima di tale data il Comune proponeva ricorso al giudice di primo grado denunciando la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il TAR respingeva il ricorso ritenendo che la generalità delle obbligazioni derivanti dalla convenzione non poteva dirsi inadempiuta prima della scadenza del termine finale.

TERMINE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI - Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 13/11/2020, n. 7024, ha in primo luogo evidenziato che la convenzione non può prevedere un termine superiore al termine di efficacia del piano attuativo. Ciò posto, nei casi in cui la convenzione non disponga espressamente in ordine a tutti o a singoli termini di adempimento delle obbligazioni, tale ultimo termine non deve - sempre e necessariamente - coincidere con il termine finale di efficacia dello strumento urbanistico secondario, ben potendo dipendere dalla natura dell’opera di urbanizzazione e dal suo carattere di strumentalità con quanto venga edificato.

Pertanto, fermo il termine generale di adempimento delle obbligazioni del privato alla data di scadenza della convenzione, nel caso di opere di urbanizzazione strettamente connesse alla edificazione ed alla abitabilità degli immobili da realizzare, occorre verificare - caso per caso - se il termine di adempimento dell’obbligazione di realizzazione di dette opere non debba coincidere con quello di realizzazione dei manufatti edilizi previsti dal piano.

Ne consegue che, in taluni casi, laddove (anche) a fronte di una edificazione non vi sia un contestuale ed altrettanto tempestivo e coerente adempimento delle altre obbligazioni, il Comune può sollecitare al privato (o comunque al soggetto che ha sottoscritto la convenzione) l’adempimento di queste ultime. E ciò a maggior ragione laddove l’amministrazione abbia (in tutto o in parte) adempiuto alle proprie per il tramite del rilascio dei titoli autorizzatori edilizi.

SOGGETTI OBBLIGATI - Con la sentenza in discorso è stato infine ribadito l’orientamento secondo il quale all’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione sono tenuti non solo i soggetti che la stipulano, ma anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l'edificazione ed i loro aventi causa.
Tuttavia, tale principio risultava superato nel caso di specie dalla espressa previsione della convenzione, sottoscritta dall’amministrazione, di trasferimento delle obbligazioni ad un diverso soggetto e dalla vendita delle aree oggetto degli interventi da effettuare.

Dalla redazione