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09/03/2020

Sospensione sanzioni per obblighi di trasparenza dei dirigenti pubblici

Analisi aggiornata, dopo la conversione in legge, della norma del D.L. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”) che ha sospeso l’applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per alcuni dirigenti pubblici, dopo la declaratoria di incostituzionalità e in attesa di un riordino della materia.

Nota a cura di Rosalisa Lancia
Direttore Area Formazione e Consulenza Legislazione Tecnica

LA SOSPENSIONE DISPOSTA - Il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. decreto “Milleproroghe”, convertito in legge dalla L. 28/02/2020, n. 8) ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull’applicazione dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D. Leg.vo 33/2013.
Le norme sulla vigilanza e le sanzioni oggetto di sospensione sono quelle di cui agli artt. 46 e 47 del D. Leg.vo 33/2013.
Con una modifica introdotta in fase di conversione in legge, sono stati esclusi dalla sospensione in questione (cioè dalla sospensione di vigilanza e sanzioni) i titolari di incarichi dirigenziali “generali di cui all’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4 (commi che riportano a due categorie di incarichi dirigenziali: segretario generale di ministeri o direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e livello equivalente; incarichi di funzione dirigenziale di livello generale). Per questi soggetti continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all’art. 14 del citato D. Leg.vo 33/2013.
In questo modo si è chiarito l’impatto della norma successivamente alla declaratoria di incostituzionalità di cui si dirà appresso (vedi anche Dati reddituali per i dirigenti pubblici non generali: incostituzionalità pubblicazione), come anche evidenziato dall’ANAC nella segnalazione al Governo e al Parlamento del 22/01/2020.

La sospensione si è resa necessaria in conseguenza dell’intervento di Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 medesimo, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali “generali” previsti dall’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4).
Si veda: Dati reddituali per i dirigenti pubblici non generali: incostituzionalità pubblicazione

Si ricorda che i dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Si veda per dettagli: P.A.: obblighi di pubblicazione su titolari di incarichi, enti in controllo e relative sanzioni

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AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA - Rispetto a quanto accaduto con la versione del decreto “Milleprproghe” ante-conversione, la sospensione della vigilanza e delle sanzioni disposta dal decreto “Milleproroghe” non si applica a tutti i soggettidi cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 (titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito; titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), ma si applica solo ai titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli “generali” previsti dall’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4.
Quanto invece all’ambito oggettivo di applicazione, la norma sembra fare riferimento a tutti i dati di cui al comma 1 del medesimo art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, non limitandosi dunque agli aspetti oggetto della Corte Cost. 21/02/2019, n. 20 (si veda: Dati reddituali per i dirigenti pubblici non generali: incostituzionalità pubblicazione).
Si noti altresì che la sospensione riguarda l'applicazione della vigilanza e delle sanzioni, e non l'obbligo in sé.

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REGOLAMENTO DA EMANARSI - Il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 162/2019 ha disposto la sospensione in commento nelle more dell’adozione di provvedimenti di adeguamento alla menzionata Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, stabilendo altresì l’emanazione, entro il medesimo termine del 31/12/2020, di un regolamento che stabilisca definitivamente quali dati devono essere pubblicati con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all’art. 41 del D. Leg.vo 33/2013, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

Il regolamento dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, in relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, nonché al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'art. 13 del D. Leg.vo 62/2013, comma 3 (informazioni sulla propria situazione patrimoniale e dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge);
b) previsione che i dati di cui al comma 1, lettera f), dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, possano essere oggetto anche di sola comunicazione da parte del dirigente all’amministrazione di appartenenza, e non di pubblicazione da parte dell’amministrazione stessa;
c) individuazione - eventualmente anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4- dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna. Si veda anche, più avanti, il paragrafo “Ulteriori disposizioni”.

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ULTERIORI DISPOSIZIONI - In fase di conversione in legge sono state inoltre introdotte ulteriori disposizioni stabilendo, in particolare:
- che al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela prevista dal regolamento da emanarsi, sopra indicata alla lettera c) le amministrazioni ivi indicate possono individuare i dirigenti per i quali non vanno pubblicati i dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 (comma 7-bis dell’art. 1 del D.L. 162/2019);
- che non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento da emanarsi (comma 7-ter dell’art. 1 del D.L. 162/2019);
- che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio (comma 7-quater dell’art. 1 del D.L. 162/2019).

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