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04/03/2020

Chiarimenti sulla nullità del contratto di appalto in assenza di titolo abilitativo edilizio

La Corte di Cassazione ha ribadito che il contratto di appalto per la costruzione di un immobile in assenza del titolo abilitativo edilizio è nullo; mentre tale nullità non ricorre nel caso di svolgimento di interventi relativi ad opere interne che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

VICENDA PROCESSUALE
Nel caso di specie, la società appaltatrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Novara il committente, chiedendone la condanna al pagamento di euro 46.696,30, quale corrispettivo, a fronte di un anticipo di euro 2.000, per l'esecuzione nel 2011 di opere di “ristrutturazione” edili, in forza di un contratto di appalto intervenuto tra le parti e non formalizzato per iscritto.

Il Tribunale di Novara, accertava l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di pagamento del dovuto e lo condannava al pagamento di euro 46.696,30.
Il committente proponeva appello, eccependo la nullità del contratto di appalto per assenza sia di titoli necessari all'intervento di ristrutturazione sia di certificazione di conformità impiantistica. La Corte d'Appello di Torino, ritenuta infondata la doglianza di nullità del contratto d'appalto rigettava l'appello e confermava l'ordinanza impugnata.

PRINCIPI GIURIDICI E CONCLUSIONI
La Suprema Corte ha ritenuto corretto il ragionamento della corte territoriale, secondo la quale:
- interventi di ristrutturazione edilizia sono, secondo la definizione della lett. d) dell’art. 3, del D.P.R. 380/2001, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente , che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi di un edificio;
- l'intervento in esame non era un intervento di ristrutturazione edilizia in senso proprio, ma è consistito in una mera sistemazione interna dell'immobile, con realizzazione di un impianto elettrico robotico e il rifacimento del servizio igienico-sanitario; riconducibile quindi alla lett. b) del medesimo art. 3, del D.P.R. 380/2001, che definisce come interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- per l'intervento in esame non era quindi richiesto il rilascio del permesso di costruire.

La Sent. C. Cass. civ. 04/12/2019, n. 31684 ha rilevato in proposito che, nel caso di attività relativa ad opere interne che può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo, il contratto di appalto non è affetto dalla nullità per illiceità dell'oggetto e per violazione di norme imperative, prevista nel caso di costruzione di un immobile senza concessione edilizia.
Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha escluso la nullità del contratto d'appalto.
 

Dalla redazione