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09/09/2019

Impianti minieolici: necessaria la valutazione del corretto inserimento nel paesaggio

Sussiste la necessità di compiere la valutazione del corretto inserimento nel paesaggio anche con riferimento agli impianti c.d. minieolici.

FATTISPECIE
La ricorrente riportava di aver presentato all’amministrazione comunale di Baselice un progetto per la realizzazione di un impianto minieolico della potenza di 59,99 kW, da collocarsi secondo la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D. Leg.vo 28/2011, e lamentava, in particolare, la violazione della disciplina in materia di procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), nella parte in cui prevede la formazione del silenzio assenso ove siano stati acquisiti (come nel caso in esame) tutti i pareri favorevoli necessari.

Il comune di Baselice aveva disposto, come previsto dal medesimo articolo 6, comma 5, del D. Leg.vo 28/2011, la convocazione di una conferenza di servizi al fine di acquisire i dovuti atti di assenso di altre amministrazioni, ma non aveva poi provveduto ad adottare la determinazione conclusiva della conferenza.

CONTESTO NORMATIVO
L’art. 5 del D. Leg.vo 28/2011 pone la regola per cui “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

Il successivo art. 6 del d. Leg.vo 28/2011 introduce la procedura abilitativa semplificata per gli impianti di minore potenza.

PRINCIPI ENUNCIATI
In proposito, il Tribunale amministrativo della Campania ha ricordato che la procedura semplificata di cui all’art. 6, del D. Leg.vo 28/2011, nella misura in cui presuppone il formale rilascio dell’atto di assenso o prevede le soluzioni alternative per il caso del mancato rilascio, è un istituto di semplificazione procedimentale, ma non di liberalizzazione sic et simplicter.

Inoltre, la differenza tra l’autorizzazione unica, di cui all’art. 5 del D. Leg.vo 28/2011, e la procedura abilitativa semplificata, di cui al successivo art. 6 del D. Leg.vo 28/2011, è da rinvenire esclusivamente nel procedimento volto a ottenere il titolo abilitativo, che, nel secondo caso è più agile in considerazione delle ridotte dimensioni dell’impianto.

La Sent. TAR. Campania Napoli 03/07/2019, n. 3651 ha poi chiarito che sussiste la necessità di compiere senz’altro, anche con riferimento agli impianti c.d. minieolici, la valutazione del corretto inserimento nel paesaggio, tenuto conto del fatto che - sebbene innocui, singolarmente considerati - essi possono comunque produrre impatti ambientali significativi ove installati in numero rilevante e/o in aree maggiormente vulnerabili.
 

Dalla redazione