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Sent. C. Cass. pen. 26/01/2009, n. 3475

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1. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Struttura provvisoria - Manufatti leggeri prefabbricati ed altro - Necessità del «permesso»
1. A norma dell’art. 3, c. 1, lett. e.5) del testo unico sull’edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 si considera nuova costruzione per la quale è necessario il permesso di costruire anche l’installazione di manufatti leggeri prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati, come abitazioni, ambiente di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La temporaneità deve desumersi da elementi obiettivi e non dalle caratteristiche del manufatto o dall’intenzione soggettiva del costruttore.

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Manufatti leggeri, anche prefabbricati, temporanei e contingenti

MANUFATTI LEGGERI E/O PREFABBRICATI (Interventi soggetti alla richiesta di Permesso di costruire; Interventi nell’ambito di strutture ricettive all’aperto) - MANUFATTI TEMPORANEI, CONTINGENTI O PRECARI (Distinzione tra manufatti realizzabili liberamente e richiedenti Permesso di costruire; Caratteristiche dalle quali desumere la precarietà e temporaneità del manufatto; Strutture destinate all’esercizio di attività di somministrazione) - TABELLA RIASSUNTIVA - RASSEGNA DI CASI GIURISPRUDENZIALI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica