Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Affidamenti dei concessionari: quota al 60% per i titolari di concessioni autostradali
L’art. 177, comma 1 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti) prevede che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici e di forniture, già in essere all’entrata in vigore del Codice appalti, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi o forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
Tra i soggetti obbligati ai sensi del citato comma 1 rientrano certamente anche i concessionari autostradali, qualora le rispettive concessioni non siano state affidate in origine con procedure di evidenza pubblica. Per questi ultimi sono previsti dall’art. 178 del D. Leg.vo 50/2016 anche ulteriori specifici adempimenti.
L'articolo 1, comma 568, della Legge di bilancio 2018 modifica l'art. 177 del Codice appalti e stabilisce che per i titolari di concessioni autostradali la suddetta quota è pari al 60%.