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Sent. C. Cass. civ. 11/11/1986, n. 6604

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1. Edilizia e immobili - Canone - Immobili ad uso abitazione - Aggiornamenti ex art. 24 L. 392/1978 - Riferimento - Necessità - Variazioni dell'Indice Istat - considerazione unitaria. 2. Edilizia e immobili - Canone - Immobili ad uso abitazione - Aggiornamenti ex art. 24 L. 392/1978 - Decorrenza.

1. Con riguardo alle locazioni di immobili destinati ad uso abitativo per l'aggiornamento del canone di locazione, l'art. 24 della Legge n. 392 del 1978 pone, come dato sul quale operare annualmente l'aggiornamento, il canone "definito ai sensi degli articoli da 12 a 23" (e cioè il canone-base), con la conseguenza che a tale canone di partenza occorre fare riferimento in occasione degli aggiornamenti annuali (che, con riferimento agli immobili ultimati alla data del 31 dicembre 1975, ha cadenza il 30 luglio di ogni anno), considerando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato il cui dato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, indica la variazione globale della svalutazione partendo dall'anno base (giugno 1978=100) e non operando l'aggiornamento anno per anno sul canone dell'anno precedente.

2. Poiché per gli immobili ultimati alla data del 31 dicembre 1975 il costo di produzione è stato legislativamente fissato con riferimento al momento dell'entrata in vigore della Legge n. 392 del 1978 sull'equo canone (30 luglio 1978), l'aggiornamento del canone - finalizzato a mantenere fermo (entro certi limiti) il corrispettivo legale e previsto dall'art. 24 della legge stessa con cadenza annuale (nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente) - va rapportato al 30 luglio di ogni anno.

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica