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27/05/2024

Accesso agli atti, ammissibilità dell’ostensione del computo metrico estimativo

Secondo il Cons. di giust. Amm. Sicilia, è ammesso l'accesso all’atto interno di rilevazione del computo metrico posto a fondamento della quantificazione contenuta nel capitolato d’appalto.

Nella vicenda in esame la società affidataria, a seguito di alcune criticità insorte tra le parti circa le modalità di determinazione del corrispettivo dovuto per i servizi a misura, aveva chiesto l’ostensione della tabella contenente il computo metrico estimativo. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che il computo metrico interno, utilizzato come stima anche sommaria dei costi da porre a base di gara, costituirebbe un documento non ufficiale e quindi non suscettibile di accesso agli atti.

Cons. di giust. Amm. Sicilia,  con la sentenza 24/04/2024, n. 315 ha invece accolto l'appello, evidenziando che il diritto di accesso rappresenta un principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, in relazione al principio di buon andamento di cui all’art. 97, Cost.
Inoltre, è stato ribadito che nella nozione di documenti amministrativi che formano oggetto del diritto di accesso rientra qualunque specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Per "documento amministrativo" si intende infatti (v. art. 22, L. 241/1990) ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Pertanto, secondo i giudici, la tabella contenente il computo metrico estimativo posto a base della quantificazione dei costi contenuta nel capitolato d’appalto costituisce “atto interno” ostensibile ai sensi del suddetto art. 22, L. 241/1990, ancorché tale tabella non sia ricompresa negli atti di indizione della procedura.

Dalla redazione