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16/04/2024

Criteri per la valutazione unitaria dell’opera ai fini dell’applicazione del regime edilizio

Il Consiglio di Stato ha fissato i criteri per la valutazione degli abusi composti da una pluralità di opere, anche realizzate in periodi diversi.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con riferimento ad un set cinematografico per una serie televisiva composto da alcune tensostrutture destinate ad ospitare i camerini, le attrezzature e i locali tecnici-impiantistici situato all’interno di un Parco naturale da alcuni anni. La sentenza risulta interessante in quanto chiarisce alcun aspetti relativi alla valutazione degli abusi composti da una pluralità di opere, anche costituite, come nel caso di specie, da tensostrutture, container e gazebo.

FATTISPECIE - Secondo il primo giudice le opere realizzate rappresentavano un intervento di notevoli dimensioni, da considerarsi unitario, in quanto composto di opere tutte funzionalmente volte alla produzione della serie televisiva, con profonda e permanente alterazione dello stato dei luoghi, di pregio ambientale e paesaggistico.
L’appellante sosteneva invece che gli interventi realizzati non potessero essere considerati unitari perché:
a) non realizzati contestualmente;
b) autonomamente individuabili e dotati di specifica autonoma funzione.
In ogni caso, avendo natura temporanea e precaria, le opere sarebbero esenti dal permesso di costruire essendo strettamente ed oggettivamente funzionalizzate alla realizzazione della serie televisiva.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ABUSO - In proposito C. Stato 06/03/2024, n. 2208 ha affermato che la valutazione unitaria del complesso delle opere non dipende dalla circostanza che le stesse siano o meno realizzate contestualmente, ben potendo i manufatti essere considerati unitariamente anche quando vengono posti in essere per addizione. Né la circostanza che potenzialmente possano essere di fatto impiegate per scopi distinti assume un qualche rilievo, dal momento che in sede edilizia la valutazione unitaria delle opere dipende:
- dalla loro collocazione,
- dall’appartenenza allo stesso soggetto,
- nonché dalla destinazione comune dei manufatti, ponderazione quest’ultima da farsi in astratto, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio.
L'amministrazione comunale, pertanto, deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.

ESCLUSIONE DELLA NATURA TEMPORANEA E PRECARIA - Inoltre gli interventi, pur essendo realizzati con sistemi costruttivi metallici e coperture in teli di pvc, tali da poter essere smontati e anche riutilizzati, non avrebbero potuto essere assimilati alle opere di cui all’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. e.bis) per le quali è consentita la realizzazione senza l’acquisizione di alcun titolo abilitativo. I fabbricati infatti, per l’uso e le funzioni che vi si svolgevano, non configuravano opere stagionali né risultavano dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, consentite purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni.
In argomento si veda anche la Nota: Struttura metallica con copertura retrattile, regime edilizio applicabile.

ORIENTAMENTI SUL TEMA - Sul tema si segnala l'indirizzo consolidato della giurisprudenza secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento. Non è dato, infatti, scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va dunque identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (v. C. Stato 14/10/2022, n. 8778; C. Cass. pen. 13/01/2022, n. 777; C. Cass. pen. 22/10/2020, n. 29323; C. Cass. pen. 14/10/2020, n. 28495).

Dalla redazione