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09/04/2024

Permesso di costruire, formazione del silenzio-assenso e conformità urbanistica

Secondo il TAR Lombardia, per la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso non è necessaria la conformità edilizia e urbanistica, ferma restando la possibilità per l’amministrazione, qualora accerti che l’intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela.

SILENZIO ASSENSO, ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI - Il comma 8 dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
Al riguardo sono sorti due diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti:
- secondo il primo indirizzo, il mero decorso del termine non è di per sé sufficiente alla formazione del silenzio-assenso, essendo a tal fine anche necessario che l’intervento edilizio sia conforme agli strumenti urbanistici ed alle altre disposizioni di legge (cfr. C. Stato 08/09/2021, n. 6235; TAR Lazio-Roma 26/11/2022, n. 15822; si veda anche la Nota: Permesso di costruire - Condizioni per la formazione del silenzio assenso);
- secondo un diverso e più recente orientamento, la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non è invece necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso (cfr. C. Stato 14/03/2023, n. 2661 che si è pronunciato nell’ambito di una fattispecie relativa ad una SCIA).

CONSIDERAZIONI DEL TAR - Il TAR Lombardia-Milano 27/02/2024, n. 518 ha aderito al secondo orientamento spiegando che la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico edilizia costituisce requisito di validità del titolo tacito formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie: il titolo edilizio si forma quindi per il solo decorso del tempo salva la possibilità per l’amministrazione, qualora accerti che l’intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela.
Il TAR ha precisato che, diversamente opinando, la norma che prevede la formazione del silenzio-assenso sarebbe di scarsa utilità per colui che, dopo aver proposto la domanda di rilascio del permesso di costruire, non riceva alcuna risposta dall’amministrazione, posto che quest’ultima potrebbe sempre intervenire senza oneri e vincoli procedimentali, disconoscendo in qualunque tempo gli effetti della domanda stessa.
A supporto di questa conclusione è stato richiamato il comma 8-bis dell’art. 2, L. 241/1990 (introdotto dal D.L. 76/2020), nella parte in cui afferma che le determinazioni relative agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di legge sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, L. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. Questa norma, precisando che l’amministrazione può intervenire in autotutela per annullare il titolo tacito illegittimo, ammette infatti che il silenzio-assenso possa formarsi anche quando la domanda non sia conforme alla vigente normativa (mentre la soluzione opposta, che esclude che sulla domanda riguardante un intervento non conforme possa formarsi il silenzio-assenso, sottrae questa fattispecie alla disciplina della annullabilità).

Nella fattispecie i giudici hanno accolto il ricorso contro il diniego di un permesso di costruire in variante adottato dopo lo scadere dei termini di legge, senza attivare il procedimento per l’annullamento del titolo.

Dalla redazione