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08/04/2024

Appalti pubblici: modifiche ai documenti di gara e obbligo di ripubblicazione

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che in caso di modifiche significative ai documenti di gara la stazione appaltante è tenuta alla loro ripubblicazione e alla riapertura di tutti i termini previsti per la partecipazione.

Fattispecie
La questione controversa sottoposta all’ANAC atteneva alla legittimità di chiarimenti relativi alla lex specialis asseritamente modificativi della stessa.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 20/03/2024, n. 147, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 92, del D. Leg.vo 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati. Tali termini sono prorogati in misura adeguata e proporzionale, tra l'altro, se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara (lett. b), dell'art. 92, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023);
- è stato già specificato che in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione, ivi compreso il termine per l’effettuazione del sopralluogo (si veda Appalti pubblici: modifiche ai documenti di gara e riapertura termini);
- secondo la giurisprudenza, i chiarimenti della stazione appaltante sulla lex specialis sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97, Cost. (Sent. C. Stato 15/12/2020, n. 8031);
- costituisce ius receptum il principio in base al quale le regole stabilite discrezionalmente dalla stazione appaltante negli atti di gara (bando, disciplinare ed allegati) vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione, tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni.

Conclusioni
L'ANAC ha ritenuto che, nel caso di specie, la formula introdotta con i chiarimenti in contestazione costituisse in re ipsa una formula modificativa di quella di cui al capitolato. In altre parole, la stazione appaltante con la pubblicazione dei chiarimenti in questione è giunta ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa da quella che risultava dal testo stesso, violando il rigoroso principio formale della lex specialis e il principio dell’autovincolo.
Pertanto, stante la portata modificativa dei chiarimenti pubblicati e l’impatto che la differente formula avrebbe potuto determinare sull’esito della gara, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla modifica della lex specialis e alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 92 del D. Leg.vo 36/2023, con riapertura dei termini di gara.

Dalla redazione