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03/04/2024

Appalti pubblici: deroghe al principio della suddivisione in lotti

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha precisato che il principio generale della suddivisione in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie ed è suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella lex specialis.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, l'istante aveva censurato la disciplina di gara, per violazione dell’art. 58 del D. Leg.vo 36/2023, a causa della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali/prestazionali.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 13/03/2024, n. 123, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 58 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che, per garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, la mancata suddivisione dell’appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese;
- secondo la giurisprudenza, il principio generale della suddivisione in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie ed è pertanto suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella lex specialis, in considerazione della necessità di non comprimere eccessivamente la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara, in funzione degli interessi pubblici che si intendono perseguire con l'affidamento della commessa;
- in un caso analogo, era stato ribadito dall'ANAC che il principio generale della suddivisione in lotti è suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella lex specialis (si veda Appalti pubblici: necessaria motivazione della s.a. per mancata suddivisione in lotti).

Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, la scelta di individuare un unico lotto era motivata nella determina di indizione della gara, pertanto è stato rispettato l’art. 58, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023; inoltre, il servizio oggetto di affidamento era relativo alla raccolta e gestione dei rifiuti in un unico comune, per cui la decisione della stazione appaltante di affidarne l’espletamento ad un unico operatore, per garantire l’unitarietà della gestione, non appariva irragionevole o illogica.
L'ANAC ha pertanto ritenuto che la disciplina di gara fosse conforme alla normativa di settore.

Dalla redazione