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26/03/2024

Affidamenti sotto soglia: secondo ANAC sono consentite anche le procedure aperte

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che deve ritenersi consentito, in via generale, (anche) il ricorso alle procedure ordinarie per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie.

Fattispecie
Nel caso di specie, l'amministrazione istante ha chiesto all’ANAC di esprimere avviso in ordine alla possibilità, alla luce delle disposizioni dettate dal D. Leg.vo 36/23, di ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, sottolineando che tale procedura di aggiudicazione, in considerazione della peculiarità dell’opera interessata dai lavori, appariva maggiormente idonea a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con il parere del 13/03/2024, n. 13, ha svolto le seguenti considerazioni:
- le procedure per gli affidamenti sotto soglia sono disciplinate dall'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, il quale, tra l'altro, prevede che per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti procedono con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti (lett. c);
- il citato art. 50 del D. Leg.vo 36/2023 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, rinviando all’Allegato II.1 per l’individuazione delle modalità di gestione degli elenchi e delle indagini di mercato ivi previste e facendo espresso riferimento alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di aggiudicazione esclusivamente con riguardo ai lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza di rilevanza europea (lett. d);
- la disposizione di cui all'art. 50 del D. Leg.vo 36/2023 si pone in continuità con le previsioni del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), con finalità di celerità e di semplificazione della selezione del contraente privato per gli acquisti sotto soglia, riproponendo tuttavia - con riguardo al profilo applicativo in esame - le stesse difficoltà interpretative riscontrate con il Decreto semplificazioni;
- l'ANAC in relazione alle previsioni del D.L. 76/2020 sopra citate, aveva espresso avviso in ordine alla possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie e a suggerito di inserire un riferimento espresso a tale possibilità;
- analogo avviso era stato espresso dall’ANAC in relazione allo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il testo dell’art. 50 del D. Leg.vo 36/2023 non contiene, tuttavia, il chiarimento invocato dall’ANAC, ma contempla in via espressa il possibile ricorso alle procedure ordinarie solo con riguardo ai lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea;
- sull'argomento è intervenuta la nota Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/11/2023, n. 298 relativa alle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie europee, la quale ha richiamato la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (si veda Appalti pubblici: Circolare del MIT sulle procedure di affidamento sotto soglia).

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che, sulla base dei chiarimenti offerti con la Circolare 298/2023 del MIT, deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del D. Leg.vo 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante, in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi.

Dalla redazione