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12/02/2024

Proroga permessi di costruire e convenzioni di lottizzazione formati entro il 30/06/2024

Proroga di 30 mesi (ulteriori 6 mesi rispetto ai due anni già previsti) dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30/06/2024, nonché del termine di validità e dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione formatesi entro la stessa data.

L’art. 4-quater del D.L. 09/12/2023, n. 181 (nella versione che emerge a seguito della sua conversione in legge, ad opera della L. 02/02/2024, n. 11), ha previsto una estensione della proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori dei permessi di costruire e delle convenzioni di lottizzazione, già disposta dall’art. 10-septies del D.L. 21/03/2022, n. 21 (conv. L. 20/05/2022, n. 51).

PROROGA TERMINI PERMESSI DI COSTRUIRE - L’art. 4-quater del D.L. 181/2023 estende da 24 a 30 mesi la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30/06/2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla precedente previsione del 31/12/2023).
La proroga opera a condizione che i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga stessa, e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali).
Vedi anche la scheda tematica Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire

È utile ricordare che la proroga - ai sensi del secondo periodo della lettera a), art. 10-septies del D.L. 21/2022 - si applica anche alla SCIA, all’autorizzazione paesaggistica e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e - nel caso di permesso di costruire o di SCIA - anche nel caso in cui sia stata già accordata una proroga ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001, comma 2, , o anche ai sensi dell’art. 103 del D.L. 18/2020, comma 2, e dell’art. 10 del D.L. 76/2020, comma 4 (purché ovviamente siano ancora in corso di validità al momento della richiesta di ulteriore proroga).

PROROGA TERMINI CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE - L’art. 4-quater del D.L. 181/2023, inoltre, estende da 24 a 30 mesi la proroga del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942 formatesi fino al 30/06/2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31/12/2023).
La proroga si estende anche agli accordi similari, comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Leg.vo 42/2004.
Anche qui, è utile ricordare che la proroga - ai sensi del secondo periodo della lettera b), art. 10-septies del D.L. 21/2022 - si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che abbiano usufruito della proroga di tre anni di cui all'art. 30 del D.L. 69/2013, comma 3-bis, e della analoga proroga di tre anni di cui all'art. 10 del D.L. 76/2020, comma 4-bis (purché ovviamente siano ancora in corso di validità al momento della richiesta di ulteriore proroga).

MODALITÀ PRATICHE - Dalla lettura della norma, e come chiaramente sopra indicato, l’applicazione delle proroghe in discussione non richiede una esplicita istanza all’Amministrazione da parte del titolare, bensì una semplice “comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga”.
Non vi è pertanto, in presenza delle condizioni stabilite, alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione ricevente la proroga, né la necessità di una risposta o tantomeno di un provvedimento espresso.

Dalla redazione