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28/12/2023

Polizza assicurativa per dipendente pubblico incaricato di verifica della progettazione

In tema di appalti pubblici, la Corte dei conti ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione.

Quesito
Un Comune ha posto alla sezione piemontese della Corte dei conti un quesito sulla possibilità di stipulare, con oneri a carico dell'ente, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione.
In particolare, l’ente ha evidenziato il permanere di un'incertezza giuridica circa l'inclusione della polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale del dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione fra le polizze obbligatorie per i dipendenti da stipulare con oneri a carico dell'ente, dovendo anche tenere conto della regola generale della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell'esercizio delle funzioni.

Deliberazione Corte dei conti
Con la Deliberazione del 20/11/2023, n. 89, la sezione per il Piemonte della Corte dei conti ha innanzitutto precisato che la questione riguarda la tematica delle polizze assicurative, previste dalla legge, stipulate dalla stazione appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti, i quali sono tenuti a verificare la rispondenza del progetto dei lavori alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente, nonché ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nei lavorati progettuali dei livelli già approvati (ai sensi dell'art. art. 42, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 e dell'art. 34, comma 1, dell'Allegato I.7 al D. Leg.vo 36/2023).

Inoltre, sono state richiamate le seguenti disposizioni:
- l'art. 42 del D. Leg.vo 36/2023, che ha disciplinato modalità di espletamento e profili peculiari dell’attività di verifica della progettazione, rinviando la regolamentazione di dettaglio all'allegato I.7 e prevedendo che gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere;
- l'art. 2, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, secondo il quale per promuovere la fiducia nell'azione, legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale;
- l'art. 37, comma 3, dell'Allegato I.7 al D. Leg.vo 36/2023, il quale specifica che il soggetto incaricato dell’attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell’articolo 43 del medesimo Allegato (tale art. 43 pone una distinzione fra polizze limitate all'incarico di verifica e polizza professionali generali relative all’intera attività);
- l'Allegato I.10 al D. Leg.vo 36/2023, che ha ricompreso la verifica del progetto nell’alveo delle attività tecniche funzionali ad assicurare ai dipendenti la corresponsione degli incentivi finanziati con stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 che dispone che una parte degli incentivi debba essere utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale (si vedano in particolare i commi 5 e 7);
- l'art. 5, comma 1, dell'Allegato I.7 al D. Leg.vo 36/2023 (lett. e), n. 10), che ha ricompreso, fra le somme a disposizione della stazione appaltante nell’ambito del quadro economico dell’opera o del lavoro oggetto di progettazione, anche le spese di cui all’art. 45, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 relative alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Posto quanto sopra, la Corte dei conti ha ritenuto che non permangono ragioni ostative all’applicazione della regola speciale della copertura assicurativa a carico dell’amministrazione per responsabilità civile professionale del personale incaricato della verifica della progettazione.

Dalla redazione